9 Maggio 2018

No alla doppia sanzione per il credito Iva inesistente

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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In caso di operazioni inesistenti, se è stata recuperata e sanzionata l’illegittima detrazione dell’Iva addebitata in fattura e l’infedeltà dichiarativa, non è punibile anche il successivo utilizzo del credito inesistente in compensazione: è questo il chiarimento fornito con la risoluzione AdE 36/E/2018.

La questione oggetto della richiamata risoluzione origina dall’attività istruttoria nei confronti di alcune società, all’esito della quale l’Amministrazione aveva rilevato la contabilizzazione di fatture passive per operazioni inesistenti e la conseguente compensazione del credito Iva emerso.

I soggetti accertati, raggiunti da una doppia sanzione, sia per illegittima detrazione e infedele dichiarazione (articoli 6, comma 6, e 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997) che per compensazione di crediti inesistenti (articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997), contestavano il provvedimento; l’Ufficio Accertamento della Direzione Regionale si rivolgeva quindi alla Direzione Centrale.

Quest’ultima, nel fornire la già accennata risposta, si è innanzitutto soffermata sulle modifiche normative che hanno interessato l’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, e, soprattutto, sulla nuova specifica definizione normativa di “credito inesistente” introdotta con il D.Lgs. 158/2015.

Ad oggi, infatti, si definisce inesistenteil credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Questa definizione:

  • da un lato, consente di tenere conto della molteplicità dei crediti agevolativi presenti in ambito fiscale, evitando che possa essere irrogata al contribuente una sanzione particolarmente grave nel caso in cui sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla norma istitutiva del credito ma non siano stati posti in essere esclusivamente gli adempimenti di natura formale (sempreché l’effettuazione di detti adempimenti non sia considerata elemento costitutivo di maturazione del credito);
  • dall’altro, attribuisce rilevanza alla possibilità di verificare l’esistenza del credito mediante procedure automatizzate, evitando così che si applichino le sanzioni più gravi quando il credito, fruito indebitamente in compensazione, possa comunque essere “intercettato” mediante controlli automatizzati, privando quindi di lesività la condotta del contribuente.

Emerge quindi chiaramente la volontà legislativa di dettare una disciplina speciale per sanzionare e recuperare il credito che, artatamente creato, è stato utilizzato in compensazione nei modelli F24: in tal caso, poiché l’inesistenza del credito non è riscontrabile partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali, le modalità di recupero dello stesso non possono che essere quelle previste dall’articolo 1, comma 421, L. 311/2004, e cioè la notifica di apposito atto di recupero.

Se, invece, il credito inesistente da eccedenze d’imposta è stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, è necessario ricorrere agli atti tipici di accertamento, con applicazione della sola sanzione per infedele dichiarazione; diversamente opinando la stessa violazione sarebbe punita due volte.

Infatti, a fronte di un’unica violazione:

  • sarebbe sanzionata la contabilizzazione delle fatture inesistenti e la riduzione del debito d’imposta (o l’indicazione di un maggior credito), con recupero del minor credito spettante;
  • sarebbero poi sanzionate tutte le indebite compensazioni effettuate negli anni successivi.

Come chiarito invece dall’Agenzia delle entrate, a seguito del recupero del minor credito nell’ambito della contestazione per infedele dichiarazione, le compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità e non possono essere quindi più contestate né recuperate.

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