10 Maggio 2018

Le dimissioni del revisore legale – I° parte

di Francesco Rizzi
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Non basta al revisore legale scrivere una lettera di dimissioni per formalizzare la sua scelta di lasciare l’incarico.

Allo stesso modo, per la società soggetta a revisione non è sufficiente prendere atto delle dimissioni del revisore e nominarne uno nuovo.

Riferendosi al caso più comune della revisione nelle società diverse dagli enti di interesse pubblico (EIP), le dimissioni del revisore (come pure della società di revisione o del sindaco-revisore) devono infatti avvenire secondo ben precise modalità e termini stabiliti dalla legge e da un regolamento attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ed investono tanto il comportamento del revisore quanto quello della società assoggettata a revisione legale.

Prima di entrare nel dettaglio di tali modalità e termini, si ritiene tuttavia utile fare un cenno anche alla ratio della disciplina di riferimento; ratio indubbiamente legata alle peculiarità e agli scopi di garanzia dell’attività di revisione legale.

Di fatti, lo scopo della revisione, oltre a quello “particolare” di supportare la comunicazione finanziaria dell’impresa, è anche quello, più “generale” e di “garanzia”, di assicurare a tutti gli utilizzatori del bilancio l’affidabilità delle informazioni in esso contenute (cfr. par. 3 del principio di revisione internazionale ISA Italia n. 200: “La finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio. Ciò si realizza mediante l’espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. … omissis … tale giudizio riguarda il fatto se il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento”).

Pertanto, al fine di tutelare tale funzione di garanzia, il Legislatore ha stabilito specifiche modalità e tempistiche in modo da evitare, per quanto possibile, un’interruzione dell’attività di revisione legale che potrebbe essere potenzialmente pregiudizievole sia per la società sottoposta a revisione che per ciascun “terzo” utilizzatore del bilancio.

Ciò premesso, rammentando che la durata dell’incarico di revisione è per legge di tre esercizi (con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico), si rileva come la disciplina di riferimento per il caso di cessazione anticipata in caso di dimissioni volontarie sia recata dall’articolo 13, commi 4 e ss., D.Lgs. 39/2010.

Nello specifico, ai sensi comma 4 della norma citata “il revisore legale o la società di revisione legale … omissis … possono dimettersi dall’incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave e comprovato dal revisore o dalla società di revisione legale”.

Il Legislatore, dunque, se da un lato stabilisce, mediante rinvio a un regolamento definito dal MEF, i casi in cui i revisori possono dimettersi e le relative modalità operative, dall’altro lato fissa anche una regola generale di comportamento che deve essere seguita “in ogni caso” dal revisore e che consiste nell’agire sempre con modi e tempi idonei a consentire alla società assoggettata a revisione di affidare un nuovo incarico ad un altro revisore legale.

A parere di chi scrive, tale specificazione del Legislatore va letta nel senso che, a prescindere dai peculiari casi e modi individuati dal regolamento, il revisore ha “in ogni caso” (e quindi “sempre e comunque”) l’onere di adoperarsi per rispettare la suddetta regola generale di comportamento, anche integrando, ove necessario, le procedure stabilite nel regolamento adottato dal MEF.

Il Legislatore, inoltre, volendo salvaguardare, oltre agli interessi della società sottoposta a revisione e dei terzi utilizzatori del bilancio, anche il diritto del revisore di lasciare l’incarico, ha statuito, al comma 5 e seguenti del succitato articolo 13, le seguenti norme di tutela delle reciproche posizioni:

  • in caso di dimissioni del revisore legale o della società di revisione legale “la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico”;
  • in caso di dimissioni … omissis … le funzioni di revisore legale continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni”;
  • delle dimissioni, sia la società assoggettata a revisione che il revisore legale o la società di revisione legale “informano tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze … omissis … fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate”.
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