Forniture di beni con installazione in altro Paese UE
di Marco PeiroloPer le cessioni di beni con installazione o montaggio in altro Paese UE a cura o per conto del fornitore non sempre si applica il meccanismo del reverse charge, nonostante il cliente sia un soggetto passivo Iva stabilito o identificato nel luogo di consegna del bene installato o montato.
Procedendo per ordine, in base all’articolo 36 Direttiva n. 2006/112/CE, “quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall’acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l’installazione o il montaggio”. La norma prosegue stabilendo che, “qualora l’installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l’installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno”.
Sotto il profilo territoriale, dunque, le cessioni in oggetto si considerano effettuate nel luogo in cui avviene la consegna del bene, installato o montato.
L’operazione, avendo origine in tale luogo, va considerata come interna e non intracomunitaria, e, in via generale, se il cessionario non risulta ivi stabilito o identificato agli effetti dell’Iva, spetta al cedente non residente assoggettarla ad imposta previa identificazione diretta o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale.
In pratica:
- se il cessionario è un soggetto Iva stabilito o identificato nel Paese UE di installazione o montaggio, si applica il sistema del reverse charge;
- se il cessionario è un privato consumatore o un soggetto Iva non stabilito o identificato nel Paese UE di installazione o montaggio, il cedente deve aprire una posizione Iva in tale Paese ed emettere fattura con addebito dell’Iva locale.
Occorre, però, verificare attentamente la legislazione dei singoli Paesi UE in cui avviene l’installazione o montaggio, perché potrebbe accadere che debitore d’imposta sia considerato il cedente anche quando il cessionario è un soggetto Iva stabilito o identificato nel luogo di consegna del bene.
È il caso, per esempio, del Lussemburgo, la cui normativa è allineata a quella unionale di riferimento, laddove dispone – all’articolo 14, par. 1, lett. b), della Legge Iva del 12 febbraio 1979, aggiornata all’1 gennaio 2018 – che “le lieu de la livraison d’un bien est réputé se situer (…) dans le cas où le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou par un tiers pour son compte, avec ou sans essai de mise en service: à l’endroit où est faite l’installation ou le montage”.
Ai fini dell’individuazione del debitore d’imposta, per le forniture di beni con installazione o montaggio in Lussemburgo è prevista una regola particolare, dovuta alla circostanza che tale Paese non si è avvalso, come invece è accaduto in Italia con il D.Lgs. 18/2011, della facoltà di cui all’articolo 194 Direttiva 2006/112/CE, che al par. 1 stabilisce che, “se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’Iva, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell’imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi”, aggiungendo – al par. 2 – che “gli Stati membri determinano le condizioni di applicazione del paragrafo 1”.
Dalla normativa lussemburghese, si evince infatti che, per le forniture di beni con installazione o montaggio in Lussemburgo, debitore dell’imposta resta il cedente, se non stabilito all’interno di tale Paese, che deve pertanto assoggettare l’operazione a Iva previa identificazione.
Al riguardo, l’articolo 61, par. 1, della Legge Iva lussemburghese prevede che “la taxe est due par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des paragraphes 2 à 5”.
Tra le fattispecie per le quali si considera debitore dell’Iva il destinatario del bene, assumono rilevanza le operazioni contemplate dai par. 2 e 4 dello stesso articolo 61, secondo cui:
- “La taxe est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- l’opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 4;
- le destinataire de cette livraison est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays;
- la facture émise est conforme à l’article 63” (par. 2);
- “La taxe est due par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1er, points e) ou f), si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays” (par. 4).
La fattispecie del par. 2 si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni, mentre quella del successivo par. 4 riguarda il caso del destinatario del bene identificato ai fini Iva in Lussemburgo con il fornitore non stabilito in tale Paese, ma solo se l’operazione posta in essere è riconducibile alle ipotesi richiamate dalle lett. e) ed f) del par. 1 dell’articolo 14.
Come in precedenza specificato, le forniture di beni con installazione/montaggio a cura o a nome del fornitore rientrano, tuttavia, nella lett. b) dello stesso articolo 14, per cui debitore d’imposta resta il fornitore italiano che, se non stabilito in Lussemburgo, deve aprire una posizione Iva per assoggettare l’operazione ad imposta e adempiere agli ulteriori obblighi (es. dichiarazione periodica).