19 Maggio 2018

La notifica con modalità telematiche

di EVOLUTION
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L’articolo 16-bis del D.Lgs. 546/1992 introduce la possibilità di effettuare le comunicazioni e le notificazioni tramite posta elettronica certificata (PEC), per tale motivo l’indirizzo PEC del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo e l’indicazione dello stesso per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla elezione di domicilio
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza i caratteri peculiari delle notifiche tramite posta elettronica certificata nel contenzioso tributario.

L’articolo 16-bis del D.Lgs. 546/1992 prevede la possibilità di effettuare le comunicazioni e le notificazioni tramite posta elettronica certificata (PEC), per tale motivo l’indirizzo PEC del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo e l’indicazione dello stesso per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla elezione di domicilio ex articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992.

Le eventuali comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, invece, possono essere eseguite mediante lo scambio di documenti informatici nell’ambito del sistema pubblico di connettività.

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