Credito d’imposta per le librerie: firmato il decreto attuativo
di Alessandro BonuzziUn comunicato stampa del 24 aprile 2018 ha reso noto che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Piercarlo Padoan, hanno firmato il decreto attuativo delle misure di agevolazione fiscale per le librerie previste dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321, L. 205/2017).
Trattasi di un credito d’imposta rivolto, con decorrenza dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale:
- 47.61 – commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati o
- 47.79.1, commercio al dettaglio di libri di seconda mano,
nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
La misura è tesa a favorire, in particolare, le librerie dei piccoli centri, essendo queste spesso l’unico luogo di aggregazione culturale della comunità. Pertanto, nel ripartire il totale delle risorse disponibili, il credito d’imposta verrà riconosciuto, in una prima fase, agli esercenti dell’unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presenti nel territorio comunale e, solo successivamente, agli altri aventi diritto.
Il beneficio, parametrato al fatturato dell’esercizio, interessa in diversa misura le seguenti spese relative ai locali in cui viene svolta la vendita al dettaglio:
- Imu, Tasi, Tari;
- imposta sulla pubblicità;
- tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
- spese per locazione al netto di Iva;
- spese per mutuo.
Rientrano altresì tra le spese computabili ai fini del calcolo dell’agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
La misura massima del bonus fiscale è pari a:
- 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- 10.000 euro per gli altri esercenti.
Le imprese possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti “de minimis”.
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo le modalità e i termini che saranno definiti con un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia.
“Con questo provvedimento – ha dichiarato sul tema il Ministro Franceschini – centinaia di librerie potranno proseguire la propria attività e continuare così a essere un presidio culturale soprattutto nei piccoli centri, alimentando la passione per il libro e per la lettura in molte comunità”.