Perfezionamento della definizione delle liti
di EVOLUTIONA seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è entrato in vigore l’articolo 11 D.L. 50/2017, il quale introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
La definizione in oggetto comporta il pagamento di tutti gli importi dovuti, esclusi le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
Ai fini della definizione delle liti pendenti occorre procedere al versamento:
- degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado;
- degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ex articolo 20, D.P.R. 602/1973) calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto.
Sono, invece, escluse dal versamento, per effetto del perfezionamento della definizione, le sanzioni “collegate” al tributo (per tali si intendono le sanzioni irrogate a seguito di violazioni c.d. “sostanziali”, ad esempio, sanzione di omessa o infedele dichiarazione e sanzione di omesso o ritardato versamento), gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del D.P.R. 602/1973 e gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere nella controversia pendente.
Se la controversia riguarda solo gli interessi di mora o le sanzioni “non” collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.
Laddove, invece, la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni “collegate” ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.
Pertanto, la somma dovuta per la definizione (cd. “importo lordo dovuto”) è costituita:
- da tutti gli importi spettanti all’Agenzia delle Entrate richiesti con l’atto impugnato (pertanto, non rientrano nella definizione le sanzioni e gli interessi che non hanno formato oggetto di impugnazione), “nella misura in cui sono stati contestati con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado” al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’Ufficio. Sono escluse dal versamento le sole sanzioni pecuniarie collegate al tributo e gli interessi di mora. Per quanto riguarda gli interessi inclusi nell’atto, occorre tener conto di quelli di cui all’atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell’atto stesso;
- dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati sull’importo dei tributi recati dall’atto impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell’atto medesimo fino al 60° giorno successivo.
Nell’ambito della circolare 22/E/2017 sono riportate alcune tabelle da utilizzare per il calcolo degli interessi:
- contenuti nell’atto impositivo fino alla notifica del medesimo (1° colonna);
- dovuti fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto (2° colonna).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |