Detrazione relativa alle spese di assistenza e previdenza
di EVOLUTIONPer le spese di assicurative, la lettera f) del comma 1 dell’articolo 15 del Tuir, ne consente la detrazione in merito alle sole polizze a copertura del rischio morte o di invalidità permanente, escludendo le polizze con destinazione elusivamente finanziaria, finalizzate a creare una rendita aggiuntiva alla pensione.
L’agevolazione fiscale riguarda i versamenti effettuati a fronte di un’assicurazione sulla vita. Il contribuente che intende detrarre il premio, quindi, deve essere necessariamente anche assicurato, altrimenti l’agevolazione non spetta.
Nell’ambito del contratto di assicurazione sulla vita, si possono distinguere i seguenti soggetti:
- il contraente, che è il titolare del contratto con l’assicuratore;
- l’assicurato, che è la persona fisica la cui vita viene presa in considerazione;
- il beneficiario, che è il soggetto al quale è dovuta la prestazione (capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell’evento.
Di conseguenza la detrazione è ammessa se il contribuente è:
- contraente ed assicurato;
- contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
- un familiare a carico che è sia contraente che soggetto assicurato;
- il soggetto assicurato ed un suo familiare a carico è il contraente
- il contraente che è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare.
Se invece il contraente stipula un’assicurazione sulla vita nella quale è assicurato solo un familiare non a carico, la detrazione non è ammessa.
L’agevolazione fiscale quindi è riconosciuta solo per tre tipologie di contratto:
- assicurazione sulla vita con copertura per rischio morte;
- polizze infortuni a copertura di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante (quindi anche in caso di malattie);
- polizze a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (le c.d. long term care).
Un caso particolare di assicurazioni sulla vita è quello delle assicurazioni abbinate al mutuo, ovvero relativo alle assicurazioni obbligatorie per la sottoscrizione dei mutui. Anche chi non ha mai pensato a sottoscrivere polizze si trova costretto a farlo, se vuole il mutuo, ma in compenso per tutte le polizze che coprono anche il rischio morte e/o di invalidità permanente è ammessa la detraibilità. Sostanzialmente le assicurazioni che accompagnano i contratti di mutuo sono di due tipi:
- puro rischio sulla vita;
- multi rischio.
Anche le polizze stipulate a favore dei familiari fiscalmente a carico consentono di godere dell’agevolazione. Questa è riconosciuta chiunque sia il contraente della polizza.
La detrazione del 19%, come prevede espressamente il comma 2 dell’articolo 15 del Tuir, è ammessa anche nel caso di premi pagati per le assicurazioni stipulate nell’interesse dei familiari, ossia per le quali il familiare risulti assicurato. Si deve trattare di polizze che forniscano lo stesso tipo di copertura per vita e/o infortuni. Inoltre, anche nel caso di stipula di più contratti di assicurazione, come prevede lo stesso comma, occorre tener conto del limite complessivo di spesa prestabilito. Quindi, qualunque sia il numero di polizze e per chiunque siano stipulate, la cifra da indicare come spesa non cambia.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, ai sensi della lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10 del Tuir, viene riconosciuta la deduzione dal reddito delle somme versate a casse, fondi e enti di assistenza sanitaria integrativa istituiti a fronte di contratti, accordi o di regolamenti aziendale fino al tetto massimo di 3.615,20 euro l’anno.
Per poter fruire dell’agevolazione, occorre tener conto delle somme versate dal datore di lavoro e già sottratte a monte dall’imponibile.
L’articolo 30 della L. 342/2000 ha introdotto la deducibilità per i contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e per l’assistenza personale o familiare (colf e badanti). In merito la disciplina riconosce una deduzione massima per datore di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti assunti.
La deducibilità delle spese è indicata nel comma 2 dell’articolo 10 del Tuir ed è riconosciuta per tutti i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.
L’importo massimo di contributi versati sui quali è riconosciuta l’agevolazione è pari a 1.549,37 euro. La deduzione compete solo al titolare del contratto di lavoro.
Per i contributi previdenziali obbligatori e volontari, la lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 del Tuir consente la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ossia di tutti i contributi obbligatori. La deduzione prevista è piena e senza alcun limite di importo; inoltre, l’agevolazione riconosciuta anche se si tratta di somme versate nell’interesse di familiari a carico.
Per quanto previsto sull’ammontare massimo deducibile si ritiene essere possibile portare in deduzione l’intero importo dei contributi versati alle gestioni previdenziali di appartenenza, di qualunque tipo siano, dall’Inps, alle casse private, in tutti i casi in cui si tratti di versamenti dovuti per obbligo di legge o di contratto.
Per quanto riguarda, invece, i contributi per il riscatto della laurea sono equiparati a quelli obbligatori. Qualunque sia stato il tempo impiegato a prendere la laurea, però, è possibile riscattare solo un numero di anni pari a quello della durata standard del corso e senza la previsione di alcun limite massimo alla detrazione.
Nessuna agevolazione, invece, per gli strudenti fuori corso.
La possibilità di riscatto è, tuttavia, riconosciuta anche per le specializzazioni successive alla laurea, come:
- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca;
- la laurea triennale e la laurea specialistica.
Infine, l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del Tuir riconosce la deduzione dal reddito per i premi versati a forme di previdenza integrativa individuali come i fondi pensione. La detrazione, in questo caso, è ammessa per un importo massimo di 5.164,57 euro l’anno complessivamente.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |