Mini-voluntary: l’Agenzia delle Entrate fornisce i modelli
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 110482/2018 del 01.06.2018 ha fornito il modello e ha dettato le modalità per accedere alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all’estero, prevista dall’articolo 5-septies D.L. 148/2017 (c.d. “mini-voluntary”).
Possono accedere alla procedura i contribuenti persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
- in precedenza residenti all’estero e iscritte all’Aire
- o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (c.d. “frontalieri”).
La procedura consente di regolarizzare:
- le violazioni degli obblighi di compilazione del quadro RW;
- nonché le violazioni degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe),
relative alle attività depositate ed alle somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della L. 172/2017), se derivanti da redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti all’estero.
Rientrano inoltre nella procedura di regolarizzazione le somme, depositate e detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa da parte dei richiamati soggetti.
Non rientrano invece nell’ambito applicativo della procedura gli investimenti patrimoniali detenuti all’estero.
Giova tuttavia ricordare che è preclusa la procedura di regolarizzazione,
- se il contribuente ha ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione inerenti le attività e le annualità che intende regolarizzare,
- se le attività e le somme sono già state oggetto di voluntary disclosure (L. 186/2014 e D.L. 153/2015).
Il contribuente che intende beneficiare della nuova mini-voluntary:
- entro il 31 luglio 2018 deve presentare il modello appena approvato per richiedere l’accesso alla procedura, esclusivamente per via telematica (si ricorda, a tal proposito, che il modello può essere presentato anche dagli eredi),
- entro il 1° ottobre 2018 (essendo il 30 settembre domenica) deve procedere al versamento (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Qualora a tale data il valore o la giacenza siano pari o inferiori a zero, ai fini della determinazione degli importi da versare è necessario prendere a riferimento il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.
Il versamento deve avvenire tramite F24 Elide, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può tuttavia essere anche ripartito in tre rate mensili di pari importo; in caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere in ogni caso pagata entro il termine prima richiamato (1° ottobre 2018), mentre la scadenza delle successive rate, comprensive di interessi legali, è il 31 ottobre e il 30 novembre. Il codice tributo necessario per il versamento sarà istituito con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto.
Come chiarito nel richiamato Provvedimento, tuttavia, gli adempimenti non si esauriscono nella mera presentazione del modello di domanda.
La richiesta di accesso, infatti, deve essere corredata da una relazione di accompagnamento idonea a rappresentare analiticamente:
- l’ammontare delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;
- la determinazione dei redditi prodotti all’estero da cui le attività depositate o le somme detenute derivano;
- il corrispettivo della vendita dei beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili;
- il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore superiore a zero;
- l’individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’Ivafe, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura di emersione.
La richiamata documentazione deve essere trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo generato automaticamente nella ricevuta con cui l’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta.
La documentazione deve essere trasmessa entro il 31 luglio 2018. Solo nel caso in cui l’istanza sia stata presentata dopo il 26 luglio 2018, la presentazione della documentazione potrà avvenire nei cinque giorni successivi, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il rilascio della ricevuta.
La gestione delle istanze e la verifica del perfezionamento della procedura è attribuita alle strutture dell’Agenzia delle entrate competenti in relazione all’anno di imposta più recente indicato nell’istanza.