La gestione dei resi nel commercio elettronico – II° parte
di Leonardo PietrobonCome evidenziato nel precedente intervento, le cessioni di beni nell’ambito dell’e-commerce (c.d. commercio elettronico indiretto) non obbligano all’emissione della fattura se la vendita è conclusa a favore di soggetti non passivi d’imposta, eccetto il caso in cui la fattura sia richiesta dal cliente.
Oltre all’esonero dall’obbligo di emissione della fattura previsto dall’articolo 22 D.P.R. 633/1972, le operazioni in commento consentono l’esonero dall’emissione anche dello scontrino o della ricevuta fiscale, secondo quanto stabilito dall’articolo 2 D.P.R. 696/1996, richiedendo, quindi, la sola annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi.
Dopo aver affrontato la gestione dei resi nel caso di emissione della fattura di vendita, vediamo quindi ora come devono essere gestiti i resi delle operazioni di vendita certificate mediante l’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
La procedura di reso nel caso di specie è stata oggetto di commento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 219/E/2003. In particolare:
- nel momento in cui il cliente procede alla riconsegna della merce mediante la procedura di reso, il fornitore deve procedere, sotto il profilo operativo, all’apertura di una “pratica di reso” numerata, contenente tutti i dati e i documenti relativi all’originaria operazione (quindi, anche l’indicazione dello scontrino originario) e alla sua avvenuta risoluzione;
- il fornitore deve riprendere in carico il bene restituito nella contabilità di magazzino -iscrizione nel libro inventari – con indicazione della causale e del numero identificativo della pratica di reso;
- il fornitore deve procedere all’emissione di scontrino fiscale “negativo”, con indicazione sia della causale “rimborso per restituzione merce venduta”, sia del numero identificativo della pratica di reso (secondo quanto indicato nell’articolo 12 D.M. 23.3.1983);
- il fornitore deve, poi, registrare lo scontrino fiscale “negativo” nel registro dei corrispettivi, in diminuzione dei corrispettivi del giorno soggetti alla stessa aliquota del bene restituito;
- il fornitore deve restituire al cliente il prezzo pagato, oppure, in caso di cambio merce, consegnare al cliente un “buono acquisto” con indicato il numero identificativo della pratica, con sottoscrizione, in entrambi i casi, di una ricevuta da parte del cliente;
- infine, il fornitore deve conservare la pratica di reso fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.
Come sopra indicato, in alternativa alla restituzione del denaro, il fornitore può emettere al cliente che ha reso la merce un “buono acquisto”, utilizzabile dal cliente medesimo al momento di un nuovo acquisto. In tale circostanza, al momento del nuovo acquisto il fornitore deve ritirare il “buono acquisto” alla cassa come forma di pagamento del prezzo per conservarlo agli atti.
La nuova operazione di acquisto deve in ogni caso essere documentata da un nuovo scontrino fiscale (o in alternativa da una ricevuta o da una fattura se richiesta dal cliente) al fine di documentare l’acquisto sostitutivo, nel quale registrare il prezzo pieno di vendita, con conseguente integrale assoggettamento a Iva della nuova operazione con l’aliquota sua propria.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’operazione di cessione originaria sia stata documentata con la sola annotazione nel registro dei corrispettivi, il documento di prassi di riferimento per la gestione dei resi è rappresentato dalla risoluzione AdE 274/E/2009, secondo cui:
- il cliente invia una e-mail (o comunicazione analoga) al cedente specificando l’eventuale “codice” dell’articolo o la descrizione del bene oggetto di restituzione;
- il cedente fornisce un “codice di reso”, collegato al “codice” o al prodotto oggetto di restituzione, e provvede al rimborso del relativo prezzo (con accredito della carta di credito del cliente ovvero con bonifico bancario o altro strumento di pagamento utilizzato dal cliente, oppure ancora con l’eventuale emissione di un buono di acquisto);
- il fornitore nella propria contabilità di magazzino (ove presente) deve registrare il carico dei prodotti restituiti al fine di collegare il codice di reso al codice del prodotto inizialmente ceduto. Al momento del ricarico, il fornitore registra il corrispettivo negativo che confluisce così nel totale di giornata del registro dei corrispettivi secondo l’aliquota del prodotto.
Un particolare aspetto messo in evidenza dall’Agenzia delle Entrate riguarda la documentazione comprovante la procedura di reso.
Secondo quanto indicato dall’Agenzia è necessaria l’esistenza di una documentazione utile ad individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento probante l’acquisto originario (che il fornitore è tenuto a conservare), quali:
- le generalità del soggetto acquirente;
- l’ammontare del prezzo rimborsato;
- il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
- il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso).
Inoltre, è necessario che dalle risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino, correttamente tenute, sia possibile verificare la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita.
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