Lavori in corso su ordinazione
di EVOLUTIONIl principio contabile OIC 23 definisce i lavori in corso su ordinazione come “quei contratti di durata normalmente ultrannuale per la realizzazione di un bene o di una combinazione di beni o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formano unico progetto ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale; tali lavori devono essere eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste”.
Le caratteristiche dei lavori in corso su ordinazione possono essere così sintetizzate:
- esistenza di un contratto ad hoc in base al quale viene affidata all’impresa appaltatrice l’esecuzione dei lavori;
- l’opera deve risultare da un unico progetto in base alle caratteristiche fornite dal committente;
- la commessa ha generalmente durata ultrannuale.
In genere la durata dei lavori in corso su ordinazione viene definita sulla base di quanto contrattualmente previsto, per questo motivo si distinguono:
- i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale s’intende un contratto di esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi, considerando il tempo che intercorre tra la data d’inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi entrambe determinate dal contratto;
- i lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale s’intende un contratto di esecuzione che investe un periodo inferiore a dodici mesi sempre considerando il tempo di inizio e di consegna dei lavori indipendentemente dalla data in cui si è perfezionato il contratto.
L’OIC 23 permette di effettuare una distinzione delle opere in corso secondo le modalità di determinazione del corrispettivo dell’opera, individuando due tipologie di contratti:
- contratti a corrispettivo predeterminato;
- contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine.
Per la valutazione delle opere in corso, l’OIC 23 individua due criteri per la rilevazione in bilancio:
- il criterio della commessa completata (articolo 2426, n. 9, cod. civ.) con il quale i lavori sono valutati al costo;
- il criterio della percentuale di completamento (articolo 2426, n. 11, cod. civ.), con il quale i lavori sono valutati in base al corrispettivo contrattuale maturato con ragionevole certezza, anche se superiore al costo.
In caso di applicazione del criterio della percentuale di completamento, il passaggio da una metodologia per la determinazione dello stato di avanzamento dei lavori ad un’altra costituisce un cambiamento di stima, i cui effetti devono essere regolati ai sensi delle disposizioni contenute nell’OIC 29.
È possibile applicare i criteri di valutazione previsti dal principio OIC 13 dedicato alle rimanenze, seppure con i necessari adattamenti.
Nel caso in cui sia probabile che i costi stimati di una singola commessa eccedano i ricavi stimati, la perdita dovrà essere rilevata a decremento del valore delle rimanenze finali dei lavori in coso su ordinazione.
Nel caso di perdite probabili su commesse, l’OIC 23 ritiene che queste dovranno essere stornate dal valore delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione fino al totale azzeramento del valore della commessa; se la perdita è superiore al valore dei lavori in corso dovrà essere iscritto un apposito fondo per rischi ed oneri per la quota di perdita che eventualmente non trova copertura nella stessa.
La rilevazione delle opere in corso richiede anche l’iscrizione di alcuni aspetti all’interno della nota integrativa:
- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (articolo 2427, n. 1, cod. civ.). Inoltre, è necessario indicare, secondo l’OIC 23:
- il criterio di valutazione adottato, specificando se è stato utilizzato il criterio della commessa completata o il criterio della percentuale di completamento;
- la metodologia adottata per stimare lo stato avanzamento;
- i criteri di contabilizzazione dei costi per l’acquisizione della commessa, dei costi pre-operativi, dei costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa;
- il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione;
- l’ammontare delle probabili perdite di valore rilevate;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo (articolo 2427, n. 4, cod. civ.);
- l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- l’effetto degli aggiornamenti dei preventivi;
- l’ammontare delle altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claim) compresi rispettivamente nelle rimanenze e nel valore della produzione, nonché quello delle rettifiche di valore operate sulle rimanenze;
- la distinzione tra debiti per anticipi e acconti corrisposti in corso d’opera;
- per le aziende partecipanti a consorzi, l’elenco, con relativa descrizione, delle significative partecipazioni ai consorzi, con l’indicazione della quota di partecipazione, delle clausole che comportano significativi impegni e dei lavori ottenuti dai consorzi o a loro affidati.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |