Sport bonus: pubblicato il decreto attuativo
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.130 del 07.06.2018) il D.P.C.M. 23.04.2018, contenente le disposizioni applicative del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 363 a 366, L. 205/2017 per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici.
Con riferimento all’ambito soggettivo, l’articolo 2 D.P.C.M. 23.04.2018 ribadisce che l’agevolazione è prevista a favore di tutte le imprese, sia esercitate in forma individuale che collettiva, nonché a favore delle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.
L’agevolazione è concessa nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, in misura pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a 40.000 euro, effettuate nell’anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, anche se in regime di concessione amministrativa.
L’importo complessivamente previsto a titolo di agevolazione è suddiviso in due tranche di cinque milioni di euro e lo sport bonus è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018.
Pertanto, le imprese che vogliono beneficiare dello sport bonus devono fare richiesta, inviando a mezzo Pec l’apposito modulo reperibile sul sito internet dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio, entro il termine di trenta giorni dall’apertura di ciascuna finestra, indicando
- l’importo dell’erogazione liberale,
- e il soggetto designato quale futuro beneficiario.
Successivamente, l’ufficio pubblica l’elenco degli ammessi in base al criterio temporale di ricevimento delle richieste.
Dopo la pubblicazione della graduatoria, le imprese possono erogare la somma al beneficiario indicato nell’istanza.
Più precisamente, l’articolo 4 D.P.C.M. 23.04.2018 prevede che, per poter beneficiare dell’agevolazione, le erogazioni liberali effettuate dalle imprese devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti metodi di pagamento:
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito, carte di credito e prepagate,
- assegni bancari e circolari.
Il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, ricevute le somme, ne dà comunicazione all’ufficio, indicando la data e l’ammontare della donazione.
Eseguite le opportune verifiche, l’ufficio pubblica quindi l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il credito d’imposta.
Solo a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del suddetto elenco sul sito istituzionale dell’Ufficio per lo sport, il credito d’imposta è quindi utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 mediante i canali Entratel/Fisconline: il modello F24 subirà pertanto lo scarto nel caso in cui l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione sia superiore all’importo concesso dall’Ufficio per lo sport.
Il decreto precisa infine che il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e Irap, dovendo comunque essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi del periodo d’imposta di riconoscimento e di quelli successivi.