9 Giugno 2018

Documentazione transfer price: come si valuta l’idoneità?

di Marco Bargagli
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La problematica relativa alla corretta determinazione dei prezzi di trasferimento è un tema di grande attualità che coinvolge le imprese multinazionali che operano all’estero scambiando beni o servizi con altre società del Gruppo.

La normativa sostanziale di riferimento è contenuta nell’articolo 110, comma 7, Tuir il quale prevede che: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente  o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

In merito, si ricorda che recentemente è stato approvato il decreto ministeriale che detta le nuove regole previste per la concreta applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento infragruppo sopra illustrata, in linea con le linee guida Ocse nella versione approvata nel report di luglio 2017.

Un aspetto particolarmente rilevante in subiecta materia riguarda l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalle rettifiche operate da parte dell’Amministrazione finanziaria nel corso di una verifica fiscale, in quanto i verificatori potrebbero operare rettifiche in aumento del reddito imponibile derivanti dalla constatazione di costi non deducibili e/o di maggiori ricavi imponibili.

A tal fine, il contribuente può usufruire di un particolare regime premiale previsto dall’articolo 26 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 L. 212/2010 (rubricato “Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento”), il quale ha introdotto nell’ordinamento tributario italiano un regime di oneri documentali con riferimento ai prezzi di trasferimento dei beni o servizi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 110, comma 7, Tuir.

Nello specifico, con l’inserimento dell’articolo 1, comma 2 ter, D.lgs. 471/1997, il legislatore ha previsto la non applicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele, connesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni intercompany, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, qualora il contribuente, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, consegni agli organi di controllo la documentazione prevista con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (emanato in data 29 settembre 2010).

La documentazione in rassegna è costituita da un documento denominato “Masterfile” e da un documento denominato “Documentazione Nazionale” (Country file), ed è finalizzata a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo.

Delineato l’ambito giuridico di riferimento, preme in questa sede sottolineare che i verificatori dovranno, nel corso del controllo fiscale, valutare l’idoneità della documentazione predisposta dal soggetto ispezionato.

Anzitutto, una volta venuti in possesso della documentazione attestante la politica di transfer pricing seguita dall’impresa, con riguardo al sistema sui prezzi di trasferimento adottato dal contribuente, si dovrà:

  • vagliare criticamente il processo logico che ha condotto all’individuazione del metodo ritenuto più opportuno dal soggetto verificato per procedere alla determinazione del valore di libera concorrenza delle transazioni con le consociate;
  • qualora il metodo utilizzato dal contribuente non dovesse ritenersi appropriato, occorrerà individuare quello preferibile e procedere alla sua applicazione, allo scopo di quantificare il valore di mercato delle operazioni sottoposte alla disciplina del transfer pricing, dandone adeguata motivazione in verifica;
  • in caso contrario (ove, cioè, il metodo scelto dalla parte dovesse essere ritenuto condivisibile), occorre dar corso al controllo di tutti i processi di calcolo sviluppati dall’impresa in verifica, al fine di correggere eventuali errori o omissioni di carattere formale o logico (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 11 “Il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale”, 378 e ss.).

Con particolare riferimento al concetto di idoneità del set documentale predisposto, importanti chiarimenti sono intervenuti da parte dell’Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento, con la circolare 58/E/2010, avente ad oggetto “Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento di cui alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”

Il citato documento di prassi ha precisato che il concetto di “idoneità” non va ricondotto al mero rispetto formale delle indicazioni previste dal Provvedimento direttoriale, bensì deve riferirsi a un’ottica più ampia e sostanzialistica, “che premi l’attitudine della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all’Amministrazione finanziaria i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati”.

In definitiva, la citata documentazione:

  • potrà essere considerata “idonea” qualora sia in grado di fornire un quadro informativo che consenta il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati rispetto al principio del valore normale, assicurando adeguata coerenza con i principi declinati dal Codice di Condotta UE e dalle Linee Guida Ocse, anche nell’ipotesi in cui vengano riscontrati errori materiali o inesattezze che, tuttavia, non siano di ostacolo all’attività di accertamento;
  • non può essere considerata idonea qualora, pur rispettando la struttura formale non presenti contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni previste nello stesso Provvedimento, ovvero quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondano in tutto o in parte al vero.

In buona sostanza, la valutazione della documentazione esibita nel corso delle operazioni ispettive deve essere operata in modo appropriato ed equilibrato in sede di controllo, al fine di evitare contestazioni indiscriminate in ordine all’idoneità della documentazione, che non tengano conto della natura della documentazione stessa e dell’impegno del contribuente.

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