13 Giugno 2018

Remissione in bonis: nuove modalità di pagamento della sanzione

di Luca Caramaschi
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Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione o di inviare una comunicazione – adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali – può, attraverso l’istituto della remissione in bonis rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre (e ciò in virtù dell’allungamento dei termini per la presentazione dei modelli dichiarativi già prevista lo scorso anno), pagando una piccola penalità e utilizzando il modello di pagamento F24.

E’ proprio con riferimento all’utilizzo dello strumento di pagamento della sanzione pari a 250 euro che l’Agenzia delle entrate, con la recente risoluzione 42/E/2018, ha stabilito che, a decorrere dall’11 giugno 2018, i codici tributo “8114” denominato “Sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 – remissione in bonis” e “8115” denominato “Sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.L. 16/2012 – remissione in bonis 5 per mille”) potranno essere utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), con le modalità di compilazione di seguito descritte.

Sezione “CONTRIBUENTE”

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Sezione “ERARIO E ALTRO”

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, il codice tributo;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

La remissione in bonis, in vigore da alcuni anni, non permette tuttavia di compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Siamo pertanto di fronte a una forma “ristretta” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

Caratteristiche dell’istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente tramite modello F24 l’importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l’espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività di accertamento.

Nella tabella che segue sono descritte alcune ipotesi avallate dall’Agenzia delle entrate nelle quali può essere utilizzato l’istituto della remissione in bonis.

Modello EAS
  • Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
  • Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.
Opzione Iva di gruppo
  • La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell’apposito modello Iva26 entro il termine di liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base alle vigenti disposizioni)
  • Avvalendosi della remissione in bonis, il mancato invio del modello Iva26 è sanabile ordinariamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Si fa presente che dal 2017 l’esercizio dell’opzione è comunicato dalla controllante con la dichiarazione Iva presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione e che il modello Iva26 può ancora essere utilizzato per comunicare l’esercizio dell’opzione esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

Enea comunicazione di fine lavori

Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all’invio di apposita comunicazione all’Enea (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione in bonis.

L’istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:

  • comunicazioni omesse;
  • comunicazioni annullate;
  • comunicazioni compilate on line ma non inviate.
Cedolare secca La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione in bonis se:

  • è già stata pagata l’imposta di registro;
  • non è stata inviata la raccomandata all’inquilino (in quanto questo inadempimento non è verso l’Agenzia dell’Entrate bensì un altro soggetto).
 

Cinque per mille

 

Per sanare eventuali omissioni o errori commessi nell’esecuzione dell’adempimento in scadenza il prossimo 2 luglio 2018 e cioè la comunicazione a mezzo Pec o lettera raccomandata con la quale enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche confermano la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale del cinque per mille