18 Giugno 2018

Rimborso dell’Iva non dovuta

di EVOLUTION
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L’articolo 8 della L. 167/2017 (legge europea 2017), con l’inserimento dell’articolo 30-ter nel D.P.R. 633/1972, ha previsto la possibilità per il cedente o prestatore di chiedere all’Erario la restituzione dell’Iva non dovuta entro due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza il nuovo meccanismo introdotto a tutela del fornitore.

L’articolo 30-ter del D.P.R. 633/1972 mira a eliminare le inefficienze sotto il profilo della neutralità dell’Iva che si creano quando, una volta fatturata la cessione o la prestazione con applicazione dell’Iva, l’imposta risulta non dovuta:

  • perché l’operazione è stata erroneamente considerata imponibile mentre in effetti rientrava fra quelle esenti, non imponibili o escluse,
  • perché è stata applicata un’aliquota superiore a quella prevista per quella particolare cessione o prestazione.

In tali circostanze:

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