19 Giugno 2018

Ricostruzione del reddito di impresa attraverso l’accertamento induttivo

di EVOLUTION
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L’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 39 comma 2 D.P.R. 600/1973 può ricostruire induttivamente il reddito di impresa sulla base di presunzioni cd. “semplicissime”, prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le caratteristiche peculiari dell’accertamento induttivo.

Un accertamento è qualificabile come induttivo puro (o extracontabile) quando la rettifica del reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false/ inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registrie nelle altre scritture contabili obbligatorie.

Il metodo induttivo si sostanzia pertanto in una ricostruzione del reddito d’impresa operata “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a (…) conoscenza” dell’ufficio, con facoltà, per quest’ultimo, “di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti”, utilizzando anche presunzioni cd. “semplicissime”, prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’articolo 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. 600/1973.

La ricostruzione della posizione fiscale del contribuente avviene attraverso procedure di quantificazione e qualificazione della base imponibile che prescindono dalle informazioni o dalla documentazione proveniente dallo stesso, con l’attribuzione all’Amministrazione finanziaria di poteri di accertamento particolarmente incisivi, finalizzati a contrastare le ipotesi più gravi di violazione degli obblighi dichiarativi e contabili di carattere sostanziale.

L’esercizio di tale potere non è tuttavia discrezionale ed il legislatore ha ritenuto opportuno individuare (articolo 39, secondo comma, D.P.R. 600/1973) tassativamente i presupposti in presenza dei quali tale strumento può essere utilizzato: l’ufficio, infatti, deve innanzitutto dimostrare la presenza delle condizioni che consentono il configurarsi dell’inattendibilità della contabilità e successivamente individuare gli elementi che legittimano la pretesa erariale.

La mancanza delle summenzionate condizioni applicative determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento.

Anche in presenza di gravi inadempienze e violazioni, l’accertamento con metodo induttivo non può comunque mai rappresentare un’arbitraria modalità di determinazione dell’imponibile, giacché lo stesso, non avendo natura sanzionatoria, deve essere sempre funzionale all’attuazione del principio di capacità contributiva.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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