21 Giugno 2018

L’inquadramento del commercio elettronico diretto

di Leonardo Pietrobon
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Il commercio elettronico diretto può essere ricondotto al concetto di compravendita di beni immateriali digitali; ossia di “beni” che non necessitano di supporti fisici per essere oggetto di trasferimento, in quanto possono essere trasferiti mediate l’utilizzo del web.

In altri termini, si è in presenza del c.d. “commercio elettronico diretto” qualora l’oggetto della transazione siano beni immateriali o digitalizzati e la medesima operazione commerciale, ovvero la cessione e la consegna, avviene per via telematica, attraverso, cioè, la fornitura in rete di prodotti virtuali (generalmente mediante download del bene immateriale – si pensi ad esempio ad un software ovvero e-book).

Tale inquadramento deriva dalla lettura della Direttiva 2006/112/CE, nonché dall’analisi del Regolamento UE 282/2011, come modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione UE 1042/2013, valido a partire dal 1° gennaio 2015.

Ai fini fiscali, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 274/E/2008, il commercio elettronico diretto è qualificato come una prestazione di servizi e non una cessione di beni, diversamente dal commercio elettronico indiretto.

Sotto il profilo sostanziale l’articolo 7 Regolamento UE 282/2011 individua le seguenti prestazioni di servizi che rientrano nel concetto di commercio elettronico diretto, in quanto rese tramite mezzi elettronici:

  • la fornitura di software e relativo aggiornamento;
  • la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  • la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza;
  • la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
  • i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
  • i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
  • la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato online, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
  • le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet services packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti online, ecc.);
  • i servizi elencati nell’Allegato I allo stesso Regolamento UE 282/2011.

La medesima disposizione normativa – articolo 7 Regolamento UE 282/2011 – individua anche le prestazioni di servizi che non si qualificano come rese tramite mezzi elettronici, ovvero:

  • i servizi di radiodiffusione e di televisione;
  • i servizi di telecomunicazione;
  • i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
  • i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
  • il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; i CD e le audiocassette; le video cassette e i DVD;
  • i giochi su CD-ROM;
  • i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
  • i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
  • i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
  • i servizi di conservazione dei dati off line;
  • i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
  • i servizi di helpdesk telefonico;
  • i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
  • i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
  • la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
  • la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.

La differenza principale tra le due richiamate elencazioni è facilmente individuabile grazie alla lettura dell’articolo 7, comma 1, Regolamento UE 282/2011, secondo cui “i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/UE, comprendono i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.

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