22 Giugno 2018

Buoni benzina “monouso” con fatturazione immediata

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’avvicinarsi del termine del 1° luglio preoccupa non poco gli operatori del settore petrolifero in considerazione del nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica relativamente alle cessioni di carburante per motori ad uso autotrazione.

Come noto, le disposizioni della Legge di Bilancio 2018 anticipano al prossimo 1° luglio, in luogo del 1° gennaio 2019, l’obbligo di emissione della fattura elettronica alle predette cessioni tenendo conto che si tratta di un settore in cui le frodi non sono mancate nel corso degli anni.

Nel contempo si dovrà tener altresì conto delle nuove regole previste per la deducibilità del costo e per la detraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto del carburante, ed in particolare dell’obbligo di pagamento mediante strumenti tracciabili.

Sul punto è bene ricordare che la norma (articolo 1, comma 922, Legge di Bilancio 2018) individua come strumenti idonei di pagamento solamente la carta di credito, la carta di debito e quelle prepagate, mentre il successivo Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018 ha ampliato lo spettro degli strumenti tracciati includendo anche gli assegni bancari e postali, i vaglia, i bonifici bancari e gli altri strumenti bancari che permettano l’addebito sul conto corrente, nonché le tessere magnetiche adottate nei contratti di “netting” ed i buoni benzina.

Proprio in relazione ai buoni benzina, assumono particolare rilievo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2018 ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione e del conseguente obbligo di emissione della fattura elettronica a far data dal prossimo 1° luglio 2018.

Fino ad oggi, la gestione dei buoni benzina ha seguìto le indicazioni fornite nel lontano 1974 dalla circolare 30/1974, in cui si è equiparato il buono benzina ad un titolo di legittimazione (di carburante appunto), con conseguente esclusione dall’obbligo di emissione della fattura all’atto della cessione del buono, trattandosi di fatto di una cessione di denaro esclusa da Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972.

Il momento di effettuazione dell’operazione, con conseguente obbligo di emissione della fattura, è stato fatto coincidere, pertanto, con il successivo momento in cui il buono è utilizzato per eseguire il rifornimento di carburante.

La Direttiva (UE) 1065/2016 ha modificato la disciplina di acquisto dei buoni benzina, distinguendo in particolare due ipotesi:

  • buoni “monouso”, utilizzabili solamente per l’acquisto di carburante presso una specifica compagnia, per i quali l’Iva dovuta è già nota al momento di emissione del buono stesso, con conseguente individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, e di emissione della fattura (elettronica), già all’atto dell’emissione del buono;
  • buoni “multiuso”, che danno diritto a rifornirsi presso differenti compagnie o che consentono l’acquisto anche di beni e/o servizi diversi dal carburante, che continuano ad essere equiparati a dei titoli di legittimazione con conseguente esclusione dall’obbligo di emissione della fattura all’atto della loro emissione. Per tali buoni, infatti, l’individuazione dell’oggetto di acquisto avviene solamente nel momento in cui il buono è utilizzato, e solo in tale attimo si realizza il momento di effettuazione dell’operazione ed il conseguente obbligo di emissione della fattura.

L’Agenzia delle Entrate, nella citata circolare 8/E/2018, conferma che la distinzione proposta opera anche in relazione ai buoni carburante, rendendo non più valide le regole seguite sino ad oggi, fermo restando che non saranno sanzionati i comportamenti difformi tenuti fino al prossimo 31 dicembre 2018, rendendo quindi obbligatorie le indicazioni fornite dalla Direttiva (UE) 1065/2016 solamente per i buoni emessi a far data dal prossimo 1° gennaio 2019.

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