Il commercio elettronico e le informazioni obbligatorie preventive
di Leonardo PietrobonCome già messo in evidenza in un precedente intervento, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 D.Lgs. 70/2003 e dall’articolo 51, comma 2 D.Lgs. 206/2005, il prestatore o cedente deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, tutta una serie di informazioni utili al cliente per la conclusione del contratto, che nel caso di specie sono informazioni preventive. In particolare:
- le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contatto di compravendita o di erogazione/fruizione del servizio;
- le modalità di conclusione del contratto;
- la possibilità e gli strumenti a disposizione del cliente per la correzione di errori di inserimento dei dati prima dell’inoltro dell’ordine;
- le lingue disponibili per la conclusione del contratto;
- l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie;
- il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte, ovvero le modalità di calcolo del prezzo (se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo) e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione;
- la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto.
Molto spesso, alcune delle informazioni “obbligatorie” richieste dagli articoli 12 D.Lgs. 70/2003 e 51 D.Lgs. 206/2005 non trovano espressa indicazione nella “schermata” visualizzata dall’utente intenzionato a concludere l’operazione.




con fatturazione mensile
con fatturazione anticipata

