6 Luglio 2018

Fattura elettronica: le conseguenze dello scarto

di Fabio Garrini
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Con la circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle Entrate torna a commentare l’obbligo di fatturazione elettronica, ribadendo la necessità di emettere la fattura secondo le ordinarie regole previste dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972; in particolare si è affermato come tale fattura debba essere contestualmente inviata al Sistema di interscambio, consentendo un modesto differimento solo in fase di prima applicazione.

Nel citato documento vengono però esaminati altri aspetti: di particolare interesse risultano anche le indicazioni riguardanti il reinvio di una fattura scartata dal sistema.

Lo scarto della fattura

Nel paragrafo 1.6 della circolare AdE 13/E/2018 viene esaminato il caso della fattura inviata superando la prima barriera di controlli formali che propone in sistema, ma che successivamente viene scartata a seguito degli ulteriori controlli proposti dallo SdI, ovvero a causa del fatto che la fattura presentava un errato codice destinatario.

Al verificarsi di una di queste situazioni viene recapitata al soggetto che ha emesso il documento un messaggio di scarto entro i 5 giorni successivi l’invio della fattura.

Al riguardo, il paragrafo 2.4 del Provvedimento n. 89757 del 30.04.2018 dispone infatti: “Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.”

Il successivo paragrafo 3.4 dispone inoltre che “Qualora il valore riportato nel campo “CodiceDestinatario” sia inesistente, il SdI invia al soggetto trasmittente la “ricevuta di scarto” di cui al punto 2.4”

In altre parole, conseguenza dello scarto è che la fattura si considera non emessa.

La circolare AdE 13/E/2018 individua anche il comportamento (par. 6.3 del provvedimento richiamato) che il contribuente deve tenere nel caso in cui la fattura respinta fosse già stata registrata: in tal caso occorrerebbe emettere una nota di variazione “interna” che ha il solo scopo di stornare la fattura registrata.

Tale nota di variazione non deve però essere inviata al sistema di interscambio in quanto la fattura da stornare per l’Amministrazione Finanziaria non esiste (appunto perché era stata respinta).

Il reinvio della fattura

A questo punto l’Agenzia offre le proprie indicazioni circa le modalità per provvedere all’invio del documento corretto:

  • la prima soluzione (ritenuta preferibile dall’Agenzia stessa) è quella di procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, ad un nuovo invio della fattura recante medesimo numero e data. Si osserva come in questo caso non vi sarà un blocco legato alla duplicazione di una fattura già inviata, appunto perché la precedente fattura era stata scartata;
  • la seconda soluzione riguarda invece i soggetti che non hanno possibilità di procedere all’invio di una fattura con medesimo numero e data; in questo caso il contribuente può emettere un documento con nuovo numero e data “per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta”. Tale fattura, afferma l’Agenzia, deve avere numero e data “coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI”, ossia deve seguire la consequenzialità della numerazione e della data;
  • in alternativa, chi deve emettere un nuovo documento, può utilizzare un apposito sezionale che presenti una specifica numerazione. Ciò che appare singolare è che in tale sezionale non necessariamente deve esservi una consequenzialità di numerazione delle fatture, ma vanno indicare con protocolli successivi solo le fatture riemesse: “Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse, in data successiva, in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.”

L’Agenzia offre sicuramente numerose soluzioni, soluzioni che però non sempre sarà facile calare nella concreta attività degli operatori. Certamente occorrerà verificare costantemente il proprio sistema di dialogo con lo SdI, al fine di verificare tempestivamente uno scarto e poter procede all’invio della fattura corretta entro 5 giorni.

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