Credito R&S: verifiche e adempimenti per lo sviluppo dei software
di Francesco RizziCon gli atti di prassi recentemente emanati (cfr. circolare Mef 59990/2018 e risoluzione AdE 46/E/2018) può ritenersi delineato il pensiero dell’Amministrazione finanziaria in ordine ai requisiti che devono possedere le attività di sviluppo dei software ai fini dell’ammissione alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 3 D.L. 145/2013 afferenti alla concessione di un credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle attività di ricerca e sviluppo (cosiddetto “credito R&S”).
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che per verificare se le attività di sviluppo software siano o meno fiscalmente agevolabili farà riferimento al “Manuale di Frascati” dell’OCSE concernente “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development” (la cui ultima edizione è del 2015) quale unica fonte interpretativa per la definizione dei criteri di qualificazione e di classificazione delle “innovazioni legate al software”.
Ciò consente ai soggetti che hanno effettuato investimenti in attività concernenti lo sviluppo di software e che sono potenzialmente interessati all’accesso a tale agevolazione di poter effettuare una verifica e un’autovalutazione della sussistenza dei requisiti ritenuti necessari dall’Agenzia delle Entrate e, in caso positivo, di predisporre un adeguato supporto documentale.
Al fine di agevolare tale autovalutazione, si ricorda, in sintesi, che per l’Amministrazione Finanziaria i requisiti che devono avere le attività di sviluppo software per poter rientrare nel perimetro dell’agevolazione in parola sono i seguenti:
- le innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, devono essere generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di ricerca e sviluppo, nell’ambito delle attività di “sviluppo sperimentale” (sempre in riferimento ai criteri di classificazione contenuti nel succitato “Manuale di Frascati”);
- le attività svolte devono avere congiuntamente il requisito della “novità” e il requisito del “rischio finanziario” (nonché dell’insuccesso tecnico);
- l’esecuzione di un progetto per lo sviluppo di un software deve dipendere da un progresso scientifico o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. In questo senso, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come attività di ricerca e sviluppo solamente se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza (a tal proposito il Mef ha anche chiarito che l’utilizzo di un software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un “avanzamento”);
- sono ammissibili le attività collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati e sono al contrario escluse le attività che si sostanziano in modifiche non significative dei prodotti e dei processi esistenti. Le attività di sviluppo software devono quindi essere legate a progetti che presentino effettivi contenuti di ricerca e sviluppo e un apprezzabile e significativo elemento di novità per il mercato, la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili;
- deve sempre essere individuata anche la fase conclusiva delle attività di ricerca e sviluppo; e nel caso di attività di sviluppo software, tale punto conclusivo sarà il cosiddetto beta testing (inerente la prova e il collaudo del software).
A titolo esemplificativo, sebbene non esaustivo, l’Amministrazione finanziaria ha anche fornito, differenziandole tra attività “ammissibili” e “non ammissibili”, le seguenti casistiche:
- sono fiscalmente agevolabili le seguenti attività di sviluppo software:
- lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione;
- la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;
- gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;
- la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;
- la creazione di nuove e originali tecniche di criptazione o di sicurezza;
- al contrario, non si reputano fiscalmente agevolabili, in quanto ritenute attività ricorrenti e di routine connesse al software “non classificabili come ricerca e sviluppo”, le seguenti fattispecie:
- i lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi;
- le attività di ordinaria manutenzione del computer o del software;
- lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzano metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
- l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
- la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
- l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
- la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base;
- l’ordinaria attività di correzione di errori (debug) di sistemi e programmi esistenti.
Infine, per quel che concerne la documentazione di supporto, il Mef ha tenuto a precisare che dovrà essere cura dell’impresa che intende accedere all’agevolazione predisporre, oltre che la documentazione contabile oggetto di certificazione da parte del revisore legale ai sensi dell’articolo 3, comma 11, D.L. 145/2013, anche un’apposita documentazione concernente l’ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte, dalla quale risultino:
- gli elementi di novità che il progetto intende perseguire;
- l’individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti;
- l’avanzamento di tali lavori nell’ambito dei periodi d’imposta agevolabili;
- l’indicazione degli elementi che costituiscono i miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in cui opera l’impresa, nel caso in cui si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di tali prodotti.