La detrazione delle spese veterinarie
di Gennaro NapolitanoL’articolo 15, comma 1, lett. c-bis), Tuir prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno fino a un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, a prescindere dal numero di animali posseduti. Quindi, la detrazione massima spettante è pari a 49 euro (258,23 x 19%).
La detrazione compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Non spetta, invece, per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (articolo 1, commi 1 e 2, D.M. 289/2001, Regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto a una detrazione d’imposta).
Ha diritto alla detrazione il soggetto che ha sostenuto le spese, anche se non è proprietario dell’animale (circolare AdE 55/E/2001, paragrafo 1.4.2).
Le tipologie di spese ammesse alla detrazione sono le seguenti:
- spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (circolare Min. Finanze n. 207/2000, paragrafo 1.5.3)
- acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario (circolare AdE 55/E/2001, paragrafo 1.4.2)
- spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (risoluzione AdE 24/E/2017).
Si ricorda che in base all’articolo 1 D.Lgs. 193/2006 (Attuazione della Direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), per medicinale veterinario si intende:
- ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali,
- ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica.
La stessa disposizione, inoltre, prevede che:
- sono medicinali veterinari ad azione immunologica quelli somministrati agli animali allo scopo di indurre una immunità attiva o passiva o di diagnosticare la situazione immunitaria,
- per medicinale veterinario omeopatico si intende ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati membri (un medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di partenza),
- per medicinale veterinario biologico si intende un prodotto il cui principio attivo è una sostanza biologica, prodotta o estratta da fonte biologica quali microrganismi, organi e tessuti di origine animale o vegetale, cellule o liquidi biologici di origine umana o animale e costrutti cellulari biotecnologici, substrati cellulari, ricombinanti o meno, incluse le cellule primarie.
Analogamente a quanto previsto in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, anche con riguardo alla detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali veterinari non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma è sufficiente lo “scontrino parlante”, cioè uno scontrino sul quale siano riportati, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso (risoluzione AdE 24/E/2017). Peraltro, la natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche attraverso la codifica FV – farmaco per uso veterinario – utilizzata per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (circolare AdE 7/E/2018, pagina 147).
Ai fini della detrazione non assume rilevanza il luogo dove sono stati acquistati i medicinali. I farmaci, il cui acquisto sia certificato da “scontrino parlante”, sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, a patto che siano appositamente autorizzate dal Ministero della salute (ad esempio, vendita di farmaci generici nei supermercati – risoluzione AdE 24/E/2017).
La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti (circolare AdE 7/E/2018, pagina 148).
Analogamente a quanto precisato per gli integratori alimentari umani, le spese sostenute per l’acquisto di mangimi speciali per animali da compagnia (anche se prescritti dal veterinario) non danno diritto alla detrazione in quanto non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare (risoluzione AdE 24/E/2017).
Nella dichiarazione dei redditi l’importo delle spese veterinarie deve essere indicato comprensivo della franchigia e non può eccedere 387 euro. La detrazione, quindi, sarà in ogni caso calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. Ad esempio, nel caso in cui si siano sostenute spese veterinarie per un totale di 500 euro, nella dichiarazione andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19% sarà calcolata su un importo di 258 euro.
Le spese in esame devono essere esposte, con il codice “29”, all’interno del Quadro E, righi da E8 a E10, del modello 730 e del Quadro RP, righi da RP8 a RP13, del modello Redditi PF. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione unica con il codice onere 29.