13 Luglio 2018

Obblighi dichiarativi e monitoraggio delle controllate estere

di Marco Bargagli
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La normativa conosciuta come CFC (Controlled Foreign Companies) ha il preciso scopo di contrastare la delocalizzazione all’estero di redditi, specie in Stati o territori a fiscalità privilegiata, mediante la costituzione di imprese estere controllate.

In merito, il testo unico delle imposte sui redditi contiene specifiche regole che consentono, al ricorrere di determinate condizioni, di tassare per trasparenza il reddito prodotto oltre frontiera dalla legal entity, che sarà imputato al soggetto controllante residente in Italia.

Infatti, ai sensi dell’articolo 167, comma 1, Tuir, se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o altro ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo detenute in soggetti non residenti, relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni, assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

La disciplina CFC opera, ai sensi dell’articolo 167, comma 8-bis, Tuir anche nell’ipotesi in cui i soggetti esteri controllati siano localizzati in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
  • abbiano conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (es. interessi attivi), dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (es. royalties attive), nonché dalla prestazione di servizi infragruppo resi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Importanti modifiche in subiecta materia sono intervenute ad opera del D.Lgs. 147/2015, conosciuto comedecreto crescita e internazionalizzazione delle imprese”, con il quale il legislatore ha:

  • reso facoltativa la presentazione dell’interpello che consente di disapplicare la disciplina CFC;
  • previsto l’obbligo di indicare in dichiarazione i redditi conseguiti dalle imprese estere controllate;
  • introdotto l’onere per l’ufficio, prima di emettere l’avviso di accertamento, di inviare un questionario concedendo al contribuente un termine di 90 giorni per fornire dati e notizie che consentono la disapplicazione della normativa anti paradiso fiscale;
  • abrogato le disposizioni previste in materia di tassazione delle imprese collegate estere ex articolo 168 Tuir.

Con particolare riferimento agli obblighi dichiarativi, il quadro FC del modello Redditi 2018 – periodo d’imposta 2017 – deve essere compilato dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati con i criteri indicati dall’articolo 167, comma 4, Tuir, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo, con i quali l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 167, comma 8-quater, Tuir, fatti salvi i casi in cui sia stata applicata la tassazione per trasparenza ai fini CFC, ovvero non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, il socio controllante residente in Italia deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate.

Infatti, anche qualora il contribuente ritenga che possano operare le esimenti che consentono la disapplicazione della disciplina in rassegna, tale indicazione assolve ad una funzione di monitoraggio, permettendo all’Amministrazione finanziaria di valutare, ex post, le condizioni che neutralizzano il meccanismo di imputazione per trasparenza dei redditi al soggetto residente in Italia.

Conformemente, le istruzioni di compilazione del modello Redditi 2018 prevedono che ad eccezione dei casi in cui la disciplina dell’articolo 167 Tuir sia stata applicata, ovvero non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, la società residente controllante deve comunque segnalare nel quadro FC la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate.

A tal fine, deve essere compilata la casella denominata “art. 167, comma 8-quater”, indicando uno dei seguenti codici:

“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;

“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.

Inoltre, deve essere compilata anche la casella “Esimente” indicando uno dei seguenti codici:

“1” – nel caso di cui all’articolo 167, comma 5, lett. a), Tuir;

“2” – nel caso di cui all’articolo 167, comma 5, lett. b), Tuir.

Si ricorda che, nel caso di omessa compilazione della dichiarazione dei redditi, sarà applicata la sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato, teoricamente imputabile al soggetto residente in Italia, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, come previsto dall’articolo 8, comma 3-quater, D.Lgs. 471/1997.

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