Gruppo Iva: interpello probatorio valido anche prima dell’opzione
di Vincenzo CristianoÈ possibile presentare apposita istanza di interpello probatorio – utile per l’inclusione o l’esclusione di soggetti passivi d’imposta (c.d. Business) in un Gruppo Iva – anche anteriormente all’esercizio dell’opzione per la creazione del soggetto passivo Iva unico previsto dal Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972.
Lo prevede in via interpretativa la Risoluzione AdE 54/E/2018 che ammette così la possibilità di presentare l’istanza anche prima della costituzione del gruppo.
Come noto, l’opzione per il Gruppo Iva va esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato tra i quali intercorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (modello “tutti dentro” o “tutti fuori” o, per usare un termine anglosassone, “all-in, all-out”,).
Nello specifico, l’articolo 70-ter D.P.R. 633/1972 chiarisce i seguenti presupposti:
- un vincolo finanziario (ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.) sussistente quando tra i soggetti vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto. Tale “legame” deve essere presente almeno a partire dal 1° luglio dell’anno solare precedente alla costituzione del gruppo;
- un vincolo economico ricorrente quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono attività dello stesso genere, o attività complementari o interdipendenti, o che avvantaggiano uno o più di essi;
- un vincolo organizzativo allorquando, in via di fatto o di diritto, esiste un coordinamento tra gli organi decisionali.
Se questa rappresenta la regola generale, tuttavia, esiste una presunzione di tipo “binaria”, ovverosia (i) se tra i soggetti ricorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche il vincolo economico e organizzativo; ii) il vincolo economico è non presente, con conseguente esclusione dal gruppo Iva, per le società il cui vincolo finanziario è stato acquisito in un’operazione di conversione di crediti in partecipazioni, posta in essere per finalità conservative e non sulla base di specifiche scelte di investimento.
Per superare siffatte presunzioni, è sancita dallo Statuto del contribuente (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. b) la chance di presentare all’Agenzia delle entrate apposita istanza di interpello probatorio, per mezzo del quale il soggetto passivo ottiene entro un determinato lasso temporale (entro 120 giorni) – un parere dall’Amministrazione finanziaria circa la sussistenza o meno degli elementi probatori utili per entrare in determinati regimi fiscali.
I soggetti legittimati alla presentazione dell’interpello sono
- il soggetto passivo nei confronti del quale si voglia dimostrare la non ricorrenza del vincolo economico o organizzativo, ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, D.P.R. 633/1972 o la sussistenza del vincolo economico (ex articolo 70-ter, comma 6, D.P.R. 633/1972) e
- il rappresentante del costituendo o costituito Gruppo Iva (ex articolo 70-septies D.P.R. 633/1972).
A livello operativo, è sufficiente la presentazione di un’unica istanza per l’esclusione o l’inclusione di più soggetti nel medesimo Gruppo Iva. Nondimeno, affinché l’istanza di interpello sia efficace è necessaria la sottoscrizione di tutti i soggetti interessati, pena la nullità del medesimo, ma fatti salvi comportamenti difformi, come ad esempio l’istanza sottoscritta dal solo rappresentante del Gruppo, verificatisi prima dell’emanazione della prassi qui in argomento. Ciò al fine di preservare i superiori principi di buona fede e di efficacia temporale delle disposizioni tributarie contenuti nel corpus dello Statuto del contribuente.
Da ultimo, ma non per importanza, la risoluzione precisa che la presentazione dell’istanza da parte del futuro rappresentante non obbliga quest’ultimo all’esercizio dell’opzione di costituzione Gruppo Iva.
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