Professionisti esclusi dallo split payment
di Alessandro BonuzziCon la pubblicazione del D.L. 87/2018 (cd. Decreto dignità) nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio scorso, i professionisti tornano, dopo poco più di un anno, a incassare l’Iva relativa alle prestazioni fornite alle pubbliche Amministrazioni e alle società che rientrano nell’ambito operativo dello split payment.
Il legislatore ha quindi messo fine alla doppia penalizzazione sotto il profilo della liquidità che colpiva i lavoratori autonomi aventi come clienti enti pubblici o soggetti assimilati, data dall’assoggettamento del compenso alla ritenuta d’acconto unitamente alla mancata riscossione dell’Iva.
Tuttavia, le possibili difficoltà in termini di “cassa” non sono azzerate giacché potrebbero derivare da pagamenti ritardati rispetto all’emissione della fattura. Si pensi al caso in cui la P.A., prima di pagare, esiga l’invio della fattura ma, una volta ricevuto il documento, paghi dopo il 16 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione oppure, per i contribuenti trimestrali, dopo il 16 del mese in cui va versata l’Iva del trimestre. In queste circostanze il professionista funge da banca a beneficio dello Stato, dovendo egli anticipare l’imposta.
La novella normativa trova applicazione “dalle operazioni per le quali è stata emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto” (articolo 12, comma 2, D.L. 87/2018). Atteso che il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, e quindi il 14 luglio, resta da capire il significato da attribuire all’avverbio “successivamente”:
- se è da leggere in senso letterale, le nuove regole operano dai servizi fatturati dal 15 luglio 2018;
- se invece ha il mero fine di ancorare la decorrenza delle modifiche all’entrata in vigore del decreto, come pare ragionevole, le nuove regole operano dai servizi fatturati dal 14 luglio 2018.
Ad ogni modo è ragionevole escludere l’applicazione di sanzioni per le fatture emesse in un senso o nell’altro nelle date “sotto osservazione”.
L’emissione del documento è il momento rilevante per capire quali regole vanno seguite. Pertanto, ad esempio, una prestazione resa da un professionista residente a una P.A. e fatturata in data 13 luglio 2018 rientra nello split payment anche se il relativo pagamento, ad oggi, non è stato ancora eseguito. Diversamente, se il documento è stato emesso all’atto del pagamento avvenuto il 16 luglio 2018, l’operazione andava fatturata nei modo ordinari, senza l’indicazione della speciale dicitura “scissione dei pagamenti” prevista per il regime.
In pratica, l’articolo 12 D.L. 87/2018 ha ripristinato le regole originarie, in vigore fino al 30 giugno 2017 (ante D.L. 50/2017), aggiungendo, all’articolo 17-ter D.P.R. 633/1972, dopo il comma 1-quinquies, il comma 1-sexies, secondo cui le disposizioni dello split payment “non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui al comma 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenute a titolo d’acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Non è chiaro se il nuovo comma si applichi altresì alle prestazioni di agenzia e alle prestazioni di intermediazione, atteso che:
- a favore della permanenza di tali servizi nello split payment, gioca il riferimento ivi contenuto alle sole ritenute a titolo d’acconto di cui all’articolo 25 D.P.R. 600/1973 e non anche a quelle di cui al successivo articolo 25-bis, riguardante, appunto, le ritenute sulle provvigioni inerenti rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
- a favore invece dell’operatività della esclusione dallo split anche per queste prestazioni, vi sarebbe una interpretazione logico sistematica in base alla quale rileverebbe la sussistenza dell’obbligo di applicazione della ritenuta alle provvigioni.
Sposando questo secondo orientamento si ripristinerebbero le regole in vigore prima della Manovra correttiva (D.L. 50/2017). Attesa altresì la ratio della modifica, tale lettura dovrebbe essere quella da preferire.
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