Decreto correttivo riforma ETS: ci sarà più tempo per riflettere
di Luca CaramaschiNella seduta dello scorso 17 luglio la Commissione Affari costituzionali del Senato (relatore sen. Augussori) ha avviato l’esame del disegno di legge n.604 che intende prorogare il termine per l’esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla L. 106/2016.
Che il termine di un anno (in particolare, per il D.Lgs. 117/2017 di introduzione del nuovo Codice del Terzo settore, stabilito al 2 agosto 2018) non fosse sufficiente per approvare e rendere definitivo il decreto correttivo lo si era oramai già capito da alcune settimane, complici i rallentamenti dovuti all’insediamento delle nuove commissioni parlamentari conseguenti alle elezioni politiche.
Viene quindi ora affidato ad un disegno di legge composto da appena due articoli, compresa l’entrata in vigore, il compito di spostare in avanti di altri sei mesi il termine per adottare i correttivi al Codice del Terzo settore, portando al febbraio 2019 la scadenza per l’adozione del correttivo, attualmente fissata al 2 agosto 2018 (un anno dall’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore avvenuta appunto il 3 agosto 2017).
Se l’allungamento dei termini per l’emanazione del decreto correttivo è certamente necessario per poter ottenere l’espressione dei pareri sullo schema di provvedimento già all’esame delle commissioni parlamentari, è altrettanto vero che tale rinvio richiederà, altresì, una corrispondente proroga di sei mesi per l’adeguamento degli statuti stabilito proprio a febbraio 2019, portando ad agosto 2019 il termine per la convocazione delle assemblee che dovranno adeguare gli statuti anche sulla base delle modifiche introdotte appunto dal decreto correttivo.
In questo scenario, dunque, nel quale gli operatori del settore avranno un po’ più di tempo per pianificare le suddette attività, appare comunque importante continuare a riflettere sui contenuti del provvedimento attualmente in corso di discussione in parlamento, posto che lo stesso, ragionevolmente, non potrà essere radicalmente stravolto stante i pochi mesi di proroga concessi per la sua approvazione.
Dopo aver analizzato in precedenti contributi la previsione generale contenuta nell’articolo 79 D.Lgs. 117/2017 alla luce delle modifiche proposte dal decreto correttivo, andiamo ora ad esaminare un’altra disposizione contenuta nel titolo X del D.Lgs. 117/2017 (che si occupa come noto delle disposizioni di carattere fiscale) e che afferisce ai nuovi obblighi contabili che faranno capo agli enti del terzo settore: stiamo parlando del “problematico” articolo 87 D.Lgs. 117/2017 che nella sua formulazione originaria presentava notevoli contraddizioni alle quali il correttivo cerca di porre rimedio (vedremo in che modo).
Le previsioni contenute in detto articolo, pur in apparenza riferite a “specifici ambiti di attività” come esplicitato nella relativa relazione illustrativa, presentano in origine evidenti sovrapposizioni con le disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del medesimo decreto che disciplinano i generali obblighi in materia di bilancio e di scritture contabili.
La prima considerazione critica è che, seppur collocato nell’ambito delle disposizioni di carattere fiscale, l’articolo 87, comma 1, lett. a), D.Lgs. 117/2017 parla di “attività complessivamente svolta”, richiamando in tal modo tanto l’attività istituzionale quanto quella commerciale dell’ente. Ciò peraltro è confermato dalla successiva lett. b), nella quale, diversamente, si richiama “l’attività svolta con modalità commerciali”.
L’articolo 87, comma 1, D.Lgs. 117/2017 prevede, infatti, esclusivamente per gli ETS aventi natura non commerciale che non applicano il particolare regime forfettario di cui all’articolo 86 D.Lgs. 117/2017 (e già quindi non si capisce se la disposizione riguardi tutte le categorie di ETS, posto che il citato regime forfettario trova applicazione solo nei confronti delle particolari categorie delle ODV e delle APS) l’obbligo di tenere, a pena di decadenza dei benefici fiscali, le seguenti scritture contabili:
- scritture contabili cronologiche e sistematiche (quindi, analitiche) per l’attività complessivamente svolta (nella sostanza libro giornale e libro degli inventari);
- scritture contabili per le attività svolte con modalità commerciali: si tratta di quelle previste dall’articolo 18 D.P.R. 600/1973 (contabilità semplificata per le imprese minori), regime applicabile anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti dal comma 1 del medesimo articolo (quindi anche oltre l’ammontare di 400.000 euro per le attività di servizi e di 700.000 euro per le altre attività).
Se, quindi, le previsioni di carattere fiscale (riferite alle attività commerciali) presentano un elemento di assoluta novità, anche in deroga alle regole che risultano applicabili agli ETS aventi natura commerciale (e alle imprese in generale), con riferimento agli obblighi riguardanti l’attività complessiva non emergono sostanziali differenze rispetto a quanto già previsto dal precedente articolo 13, posto che la predisposizione di uno stato patrimoniale e di un rendiconto finanziario che indichi proventi e oneri (leggi rendiconto “gestionale”) non possono che essere realizzati attraverso la predisposizione di un sistema di scritture contabili cronologiche e sistematiche. Di ciò ne offre esplicita conferma il decreto correttivo quando alla lett. a) sostituisce il riferimento ad un “apposito documento” con l’esplicito rimando al “bilancio di esercizio di cui all’articolo 13” confermando quindi la chiave interpretativa descritta in precedenza.
Dove invece le cose non “giravano” affatto era nell’originario articolo 87, comma 3, D.Lgs. 117/2017 nel quale si affermava che gli ETS aventi natura non commerciale “che nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all’articolo 13, comma 2”. Tre anomalie erano state rilevate in questa disposizione che fa riferimento ai cosiddetti ETS di “minori dimensioni”:
- il richiamo integrale al primo comma e quindi anche alla lettera a) dove si fa riferimento all’attività complessiva dell’ente (quindi, sia istituzionale che commerciale);
- il richiamo all’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017 e quindi al rendiconto finanziario per cassa ma descritto con una diversa e fuorviante terminologia;
- la previsione di una soglia di entrate stabilita in euro 50.000 e quindi assai diversa da quella contemplata nell’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017 pari ad euro 220.000.
Nel contesto di una norma dalla difficile interpretazione e scritta davvero male, quindi, un aiuto circa il senso da attribuire alla medesima lo si poteva ricavare dalla relazione illustrativa al D.Lgs. 117/2017 la quale, a commento dell’articolo 87, affermava che “Al comma 3 vengono esentati dalla tenuta delle scritture contabili i soggetti di minori dimensioni, in funzione dei proventi prodotti, ai quali potrà essere concesso di tenere un semplice rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive, così come previsto dall’articolo 20-bis, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 da raccordare con l’articolo 13 del Codice”. Tale passaggio faceva “intuire” che l’articolo 87 trattasse, come in effetti giustificherebbe la collocazione nel titolo X del decreto, di previsioni di carattere esclusivamente fiscale.
È su questi aspetti che interviene il decreto correttivo il quale, nel tentativo di far riacquistare “dignità” al citato articolo 87 D.Lgs. 117/2017 apporta le seguenti modifiche:
- elimina la soglia dei 50.000 euro per ricondurla a quella contemplata dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017 e quindi ai 220.000 euro;
- elimina l’improprio riferimento al “rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive” per sostituirlo con il più corretto “rendiconto di cassa”.
Da ultimo, con l’obiettivo di uniformare i termini di deposito, il decreto correttivo interviene sull’articolo 87, comma 6, D.Lgs. 117/2017 per portare a 6 mesi il termine per il deposito del rendiconto specifico previsto per le occasionali raccolte pubbliche di fondi analogamente a quanto previsto per i rendiconti generali degli ETS non commerciali.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: