Alla soccida industrializzata non si applica il regime Iva agricolo
di Luigi ScappiniLa CTR del Molise, con la sentenza n. 209 del 19.04.2018, seppur in via marginale, analizza la corretta applicazione del regime Iva di cui all’articolo 24 D.P.R. 633/1972 ai contratti di soccida.
In particolare, la sentenza di merito ribadisce quali sono i requisiti soggettivi richiesti affinché si renda applicabile il regime speciale previsto per il settore agricolo.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, DPR 633/1972, il regime Iva agricolo che, si ricorda, rappresenta quello ordinario al verificarsi dei requisiti richiesti, si applica alle “cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli”.
Ne deriva che sono richiesti 2 requisiti: uno di natura soggettiva (essere produttori agricoli), e l’altro oggettiva (ovvero procedere alla cessione di determinati beni individuati dal Legislatore).
Per quanto attiene al requisito soggettivo, la CTR del Molise interviene specificando come non sia sufficiente essere imprenditore agricolo bensì sia necessario essere produttori agricoli come definiti dal comma 2 dell’articolo 34 che individua come tali:
- coloro che esercitano un’attività tra quelle previste all’articolo 2135 cod. civ.;
- chi esercita l’attività di pesca in acque dolci ovvero le attività di piscicoltura, mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei;
- le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001, le associazioni e loro unioni, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione; e
- gli organismi agricoli di intervento che operano in applicazione di regolamenti comunitari relativi all’OCM.
Ne deriva che non è sufficiente avere la qualifica di imprenditore agricolo, in quanto, quello che la norma richiede è che il soggetto che pone in essere la cessione sia colui che ha prodotto il bene attraverso una delle attività agricole ex se (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali) o una di quelle connesse (trasformazione, manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali).
E proprio in riferimento a questi aspetti, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 44/E/2002, a commento della riformulazione dell’articolo 2135 cod. civ. e del relativo impatto sul regime Iva agricolo, ha avuto modo di chiarire che, ai fini dell’estensione del regime alle attività connesse, è comunque necessaria la sussistenza di “un legame di accessorietà e strumentalità” rispetto alle attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento e che tale requisito non è riscontrabile nel momento in cui venga posta in essere una mera attività di commercializzazione, parallela a quella dei beni di propria produzione, di altri prodotti acquistati presso terzi.
Nel caso oggetto della sentenza in commento, si era in presenza di un contratto di soccida in cui il soccidante, privo di strutture logistiche proprie, si era limitato “a fornire mangimi, medicinali e assistenza tecnica e sanitaria per tutta la durata dell’allevamento, riservando a sé la direzione dell’allevamento stesso”.
In altri termini si era in presenza della cosiddetta soccida industrializzata in cui da un lato vi era un soggetto non imprenditore agricolo che non si limitava a fornire solo animali ma si preoccupava altresì di fornire mangimi, servizi e assistenza veterinaria e, dall’altro il soccidario che si assumeva l’obbligo di allevare gli animali secondi le direttive fornite da controparte.
Inoltre, il compenso di quest’ultimo era dato dall’incremento in termini di capi e di peso degli animali allevati detratto il mangime consumato, utilizzando una formula prestabilita: la cosiddetta tabella di conversione.
In tutti i casi, come quello della soccida, nei quali il cedente non può qualificarsi come produttore di quei beni oggetto di compravendita, non si potrà mai applicare il regime Iva agricolo in quanto, come precisa sempre la circolare AdE 44/E/2002 “mentre l’attività di commercializzazione svolta dall’imprenditore agricolo sui beni di propria produzione costituisce l’ultima fase del processo tecnico-economico dell’attività agricola, l’attività di semplice commercializzazione di prodotti altrui da parte dello stesso imprenditore è del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.”.
Ne deriva che per le cessioni di beni acquistati in precedenza presso terzi, effettuate nello svolgimento di tale attività, al rispetto della prevalenza dei prodotti propri, si potrà applicare le regole di cui all’articolo 34, comma 5, D.P.R. 633/1972.
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