21 Luglio 2018

Esecuzione della sentenza di accoglimento

di EVOLUTION
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Con l’introduzione dell’articolo 67-bis D.Lgs. 546/1992, ad opera del D.Lgs. 156/2015, è stato sancito il principio della immediata esecutività delle sentenze, secondo cui le sentenze delle Commissioni tributarie depositate dal 1° giugno 2016 sono esecutive.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le discplina entrata in vigore con il D.Lgs. 156/2015 sull’immediata esecutività delle sentenze di accoglimento.

L’immediata esecutività delle sentenze, introdotta dall’articolo 67-bis D. Lgs. 546/1992, non prevede più, rispetto al vecchio regime, un trattamento differenziato in base al tipo di controversia.

Ai sensi dell’articolo 68, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per la sentenza di annullamento di un atto impositivo depositata dal 1° gennaio 2016 il tributo corrisposto in eccedenza con i relativi interessi deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della stessa.

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