Affitto d’azienda: aspetti civilistici e contabili
di Viviana GrippoIl contratto di affitto d’azienda è disciplinato dagli articoli 1615 e ss. cod. civ. e dagli articoli 2561 e 2562 cod. civ..
In particolare con tale contratto il proprietario del bene “azienda” si obbliga, dietro corrispettivo, a permettere il godimento della stessa ad altro soggetto che potrà esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue e gestirla senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni. La forma del contratto è quella dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata presso il Registro delle Imprese della CCIAA nel termine di 30 giorni dall’atto stesso.
In merito agli obblighi del proprietario che concede in affitto l’azienda occorre rifarsi alle norme dettate in tema di locazione, in particolare egli ha l’obbligo di consegnare l’azienda nello stato in cui la stessa sia utilizzabile secondo la produzione a cui è destinata. All’affittante è dato anche il diritto di controllare l’operato dell’affittuario ed in particolare il proprietario potrà accertare il corretto svolgimento dell’attività aziendale e chiedere la risoluzione del contratto se l’affittuario non adempie ai suoi obblighi. Il proprietario dell’azienda, secondo il disposto dell’articolo 2557 cod. civ., non potrà svolgere una attività concorrenziale rispetto a quella svolta dall’azienda affittata per tutta la durata dell’affitto.
Quello che va sottolineato è che in vigenza di affitto d’azienda, ai sensi dell’articolo 2558 cod. civ., se non diversamente pattuito, l’affittante subentra nei contratti stipulati dal proprietario inerenti l’attività aziendale, fatta salva la facoltà del terzo contrente di recedere entro tre mesi dalla notizia dell’avvenuto affitto e sempre che sussista giusta causa.
Al termine del contratto di affitto:
i contratti già esistenti ad inizio dell’affitto ed esistenti anche al termine |
restano in capo al proprietario, quindi all’azienda |
i contratti stipulati dall’affittuario ed esistenti anche al termine |
restano in capo all’affittuario |
Lo scioglimento del contratto di affitto può avvenire per estinzione, recesso ovvero risoluzione.
Definito il contratto di affitto nelle sue tracce fondamentali occorrerà capire come gestirlo contabilmente. Si propone un esempio.Lo scioglimento del contratto di affitto può avvenire per estinzione, recesso ovvero risoluzione.
Vengono trasferiti con atto notarile i seguenti valori:
ATTIVO | |
Impianti | 300.000 |
Rimanenze di merci | 190.000 |
Crediti vs clienti | 50.000 |
PASSIVO | |
Fondo trattamento fine rapporto | 60.000 |
Fondo Ammortamento Impianti | 180.000 |
Patrimonio netto | 300.000 |
Alla data di atto l’affittuario dovrà rilevare le seguenti scritture:
Crediti vs clienti a Debiti vs affittante 50.000
Diversi a Diversi
Impianti 300.000
Rimanenze di merci 190.000
a Fondo TFR 60.000
a F. do amm. Impianti 180.000
a Debito vs affittante 300.000
R.I. di merci a Rimanenze di merci 190.000
Al termine dell’affitto, considerato che nel corso di esso l’affittuario ha rilevato contabilmente ogni operazione contabile di carattere ordinario, occorrerà determinare le differenze inventariali verificatesi in vigenza di contratto e definire le consistenze patrimoniali a valori contabili. A tale fine occorrerà creare ed utilizzare un conto transitorio che si potrà denominare “Rettifiche finali affitto d’azienda” nel quale andranno a confluire i conguagli tra le parti; tale voce rappresenterà a seconda dei valori, una sopravvenienza attiva o una sopravvenienza passiva.