25 Luglio 2018

Locazioni a canone concordato: attestazione non sempre necessaria

di Alessandro Bonuzzi
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Con la risoluzione 31/E/2018 l’Agenza delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione ai contratti di locazione a canone concordato, a seguito delle novità introdotte dal D.M. 16.01.2017 recante i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la relativa stipula.

L’articolo 1, comma 8, del decreto prevede che “Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.

Per i contratti di locazione a canone concordato non assistiti, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale, assume, quindi, un ruolo centrale poiché esplica effetti anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

Agevolazioni fiscali che, si ricorda, consistono:

  1. nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% invece che nella misura ordinaria del 21% in caso di opzione, da parte del locatore, per il regime della cedolare secca;
  2. nell’ulteriore riduzione del 30%, rispetto a quella del 5 o del 25% ex articolo 37 Tuir, dei canoni di locazione ai fini del calcolo del reddito imponibile Irpef del proprietario (articolo 8 L. 431/1998);
  3. nella riduzione del 30% del corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro (articolo 8 L. 431/1998);
  4. nella detrazione Irpef maggiorata prevista, per il conduttore, dall’articolo 16, comma 1, Tuir;
  5. nell’abbattimento del 25% dell’aliquota Imu e Tasi fissata dal Comune.

Non va, però, dimenticato che, come precisato dall’Agenzia nella risoluzione 31/E/2018, l’attestazione non è necessaria:

  • per i contratti di locazione a canone concordato stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto, e quindi entro il 14 marzo 2017;
  • per i contratti di locazione a canone concordato aventi ad oggetto immobili ubicati in zone in cui non risultano stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari che abbiano recepito le previsioni dettate dal decreto. Pertanto, se l’immobile concesso in locazione è situato in un Comune con riferimento al quale non risulta “adeguato” l’accordo territoriale, anche laddove il contratto a canone concordato sia stato stipulato dal 15 marzo 2017, ai fini della fruizione dei benefici fiscali, non è necessario acquisire l’attestazione.

Nell’occasione l’Agenzia ha altresì affermato che, in sede di registrazione del contratto, non sussiste comunque alcun obbligo di allegare l’attestazione. Ciò in quanto l’adempimento non è imposto né dal decreto né dalle previsioni dettate dal Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986).

L’allegazione dell’attestazione è, semmai, solo opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione prevista ai fini dell’imposta di registro (assunzione del corrispettivo annuo nella misura del 70%).

Sicché le parti possono decidere di procedere all’allegazione dell’attestazione. E, in tal caso, la registrazione dell’attestazione non sarà soggetta né all’imposta di registro né all’imposta di bollo.

Difatti, ai fini del registro, rileva la previsione contenuta nell’articolo 11, comma 7, D.P.R. 131/1986, secondo cui la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, ma non importa applicazione dell’imposta se trattasi di atti non soggetti a registrazione, fattispecie questa in cui ricade proprio l’attestazione.

Ai fini dell’imposta di bollo, trova invece applicazione la disposizione recata dall’articolo 5 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972, rientrando l’attestazione nell’ipotesi di esenzione dall’imposta stabilita per gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”.

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