Contribuente sotto la scure del sequestro anche se ha concluso un accordo
di Angelo GinexLa conclusione di un accordo con l’Amministrazione finanziaria o l’accesso ad un piano di rateizzazione per il pagamento del debito d’imposta costituente il profitto di un reato tributario non osta alla disposizione di una misura cautelare reale preordinata alla confisca, anche per equivalente, di entità pari a quella degli importi non ancora corrisposti ovvero limitatamente alle rate non ancora versate. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 21.06.2018, n. 28745.
La vicenda trae origine dalla disposizione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, in conseguenza della commissione dei reati tributari di omesso versamento dell’Iva e dell’omesso versamento di ritenute alla fonte, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000.
Avverso il decreto di apposizione del vincolo cautelare veniva proposta istanza di riesame presso il Tribunale della libertà, che veniva rigettata con apposita ordinanza.
Detto provvedimento di rigetto era, dunque, oggetto di ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge e per difetto di motivazione, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. b) e d), c.p.p., giusta esistenza di un accordo transattivo tra i rei e l’Amministrazione finanziaria finalizzato all’estinzione del debito tributario, il quale osterebbe alla disposizione di una misura cautelare reale.
I Supremi giudici, rigettando il ricorso dei destinatari della misura cautelare, hanno preliminarmente osservato come il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo o conservativo possa essere invocato per la sola violazione di legge, dovendosi ricomprendere in tale nozione sia gli errores in procedendo, sia gli errores in iudicando.
Detti vizi sarebbero così radicali da rendere l’impianto logico ed argomentativo del tutto insussistente.
Tuttavia, la loro presenza nel provvedimento de quo non è stata rilevata e, pertanto, esso è immune da violazioni della legge penale.
Nel merito, invece, i giudici di legittimità hanno chiarito i rapporti tra la confisca, disciplinata dall’articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, e l’esistenza di una procedura disciplinata dalla legge di settore per la definizione del debito fiscale.
Più precisamente, seguendo un precedente giurisprudenziale, essi hanno ribadito che il disposto dell’articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, secondo cui la confisca diretta o per equivalente non opera per la parte che il contribuente si obbliga a versare a saldo del debito tributario, si applica limitatamente all’assunzione di un obbligo in maniera formale, come l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, la transazione fiscale o l’accesso a procedure di rateizzazione (cfr., Cass., sentenza n. 5728/2016).
Tuttavia, tale preclusione non osta alla disposizione di un sequestro preventivo, deputato alla confisca, di entità pari agli importi non ancora versati o alle rate non ancora corrisposte.
In effetti, la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire l’esplicazione degli effetti della confisca, in caso di mancato versamento del debito.
In altri termini, solo l’integrale pagamento del debito tributario può esimere il soggetto dall’applicazione della misura ablatoria, essendo irrilevante la mera ammissione ad un piano di rateizzazione del pagamento o la parziale estinzione del debito.
Soltanto al suo risanamento, infatti, cessa l’interesse ad aggredire il profitto del reato con la misura reale e la ragione intrinseca alla confisca.
Occorre, tuttavia, specificare che in presenza di un accordo transattivo il sequestro preordinato alla confisca non può essere mantenuto sul totale del profitto del reato ma va ridimensionato.
Nel caso in rassegna, i soggetti destinatari della misura reale non hanno prodotto degli elementi probatori utili ai fini della rideterminazione in diminuzione dell’importo del sequestro.
Né è stata riscontrata una valida ragione per diminuirlo, avendo essi fatto appena accesso al regime rateale.
In definitiva, quindi, la conclusione di un accordo con l’Amministrazione finanziaria non esime il soggetto dall’essere destinatario di un provvedimento cautelare, a garanzia della solvenza del debito, sia pure di importo ridimensionato in proporzione ai ratei versati nell’adempimento dell’intesa.