Trattamento Iva biglietti aerei – I° parte
di EVOLUTIONAi sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera b), del D.P.R. 633/1972, le prestazioni di trasporto di persone si considerano, in ogni caso, effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; tale regola, derogatoria rispetto a quella generale prevista dall’articolo 7-ter del decreto Iva, opera, quindi, sia nei rapporti B2B che in quelli B2C.
Ciò significa che, ai fini della territorialità Iva, per le prestazioni di trasporto di persone rileva unicamente il luogo in cui è svolto il trasporto.
Non rileva invece:
- il domicilio o la residenza del prestatore;
- il domicilio o la residenza del passeggero o di chi acquista il biglietto.
Trasporti di persone “non misti”
Alla luce di quanto detto nella parte introduttiva, si deve tener conto che:
- le prestazioni di trasporto di persone eseguite interamente al di fuori dell’Italia (sia nel territorio comunitario che in territorio extra-comunitario) sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva italiana;
- le prestazioni di trasporto di persone eseguite interamente in Italia scontano l’Iva italiana con applicazione dell’aliquota del 10% ex numero 27-novies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972;
- le prestazioni di trasporto di persone eseguite interamente al di fuori dell’Italia ma in altro/i Paese/i Ue scontano l’Iva di tale altro/i Paese/i Ue.
Peraltro, se il servizio di trasporto eseguito interamente al di fuori dell’Italia ma in altro/i Paese/i Ue è posto in essere da un’impresa italiana verso un soggetto non partita Iva, il prestatore italiano è tenuto a nominare un rappresentante fiscale o a identificarsi direttamente nel/i Paese/i Ue interessato/i al fine di assolvere l’imposta, salvo non abbia ivi una stabile organizzazione.
Trasporti di persone “misti”
I trasporti di persone misti sono quelli eseguiti, in dipendenza di un unico contratto, in parte in Italia e in parte al di fuori del territorio italiano. In questi casi la prestazione va “spezzata” in due:
- la parte del tragitto svolta in Italia è rilevante ai fini Iva in Italia e sconta il regime di non imponibilità ex articolo 9, comma 1, numero 1, del D.P.R. 633/1972;
- la parte del tragitto svolta al di fuori dell’Italia, invece, è esclusa dall’Iva italiana.
Al fine di stabilire la quota parte del trasporto effettuato in Italia e la quota parte del trasporto eseguito al di fuori del territorio italiano, trova applicazione un criterio forfettario.
Difatti, attese le evidenti difficoltà che si avrebbero nel determinare esattamente l’entità del trasporto, i trasporti “extra-Italia” di aerei, per i quali una parte del tragitto avviene al di sopra del suolo italiano, si considerano effettuati ai fini Iva in Italia nella misura del 38% del corrispettivo/tariffa.
Peraltro, lo stesso criterio trova applicazione per i trasporti marittimi internazionali; in tal caso, però, la percentuale di rilevanza in Italia è stabilita in misura pari al 5%.
In sintesi, quando un volo aereo:
- ha come luogo di partenza l’Italia e come luogo di arrivo un Pese Ue o extra-Ue (Italia → estero) oppure
- ha come luogo di partenza un Pese Ue o extra-Ue e come luogo di arrivo l’Italia (estero → Italia) oppure
- ha come luogo di partenza un Pese Ue o extra-Ue e come luogo di arrivo un Pese Ue o extra-Ue (estero → estero), ma sorvola il territorio italiano,
il servizio è rilevante ai fini Iva in Italia per il 38% del corrispettivo scontando il regime di non imponibilità ex articolo 9, comma 1, numero 1, del D.P.R. 633/1972.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |