10 Agosto 2018

Accertamento da redditometro quali regole seguire

di EVOLUTION
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Il quinto comma dell’articolo 38 prevede che la determinazione sintetica possa essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua l’evoluzione normativa in tema di accertamento da redditometro.

L’accertamento sintetico, disciplinato dall’articolo 38, commi dal quarto al settimo, del D.P.R. 600/1973, costituisce una metodologia del tutto particolare di accertamento non solamente perché consente all’Amministrazione finanziaria di determinare in maniera diretta il reddito complessivo del contribuente, ma soprattutto perché focalizza la propria attenzione non sulle fonti di eventuali redditi non dichiarati quanto piuttosto sulla capacità di spesa del contribuente sottoposto a controllo, partendo dal presupposto che ad ogni flusso economico in uscita debba corrisponderne uno in entrata, la cui irrilevanza reddituale dovrà essere poi dimostrata dal contribuente.

La determinazione sintetica del reddito può essere fondata sia su elementi e circostanze di fatto certi, cioè su spese esattamente individuate dall’Amministrazione finanziaria (cd. sintetico puro), che su elementi indicatori di capacità contributiva quali immobili, veicoli, ecc. (cd. redditometro).

Relativamente a tale ultimo caso, il quinto comma dell’articolo 38 prevede che la determinazione sintetica possa essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.

Tale disposizione, che costituisce il fondamento all’interno dell’ordinamento tributario del cd. accertamento da redditometro, ha trovato piena attuazione, prima, con l’emanazione del D.M. 24 dicembre 2012 con il quale è stato individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito, vale a dire:

  • spese certe, ovvero quelle spese che, sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano puntualmente individuate sia nell’an che nel quantum;
  • spese per elementi certi, costituite dall’applicazione ad elementi presenti in Anagrafe tributaria o comunque disponibili (e quindi certi nell’an come ad esempio, il possesso di un’automobile) di valori medi rilevati dai dati dell’Istat o dalle analisi degli operatori appartenenti ai diversi settori di riferimento;
  • spese ISTAT, ovvero le spese per beni e servizi di uso corrente determinate in maniera puramente statistica;
  • investimenti, ovvero la quota di spesa destinata all’acquisto di beni durevoli;
  • quota di risparmio formatasi nell’anno.

Successivamente, il richiamato decreto è stato sostituito dal D.M. 16 settembre 2015 che, però, nella sostanza poco differisce rispetto al precedente.

Per effetto del D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) a partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, cambiano, ulteriormente, le modalità di accertamento da redditometro. È, infatti, abrogato il Dm 16 settembre 2015 (“Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011”), che verrà sostituito da un nuovo decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, emanato dopo aver sentito l’Istituto nazionale di statistica e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori su aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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