I requisiti dell’indipendenza e dell’obiettività del revisore legale
di Francesco RizziL’indipendenza e l’obiettività sono senza ombra di dubbio requisiti basilari e indispensabili (specialmente ai fini del corretto esercizio dello “scetticismo professionale”) che un revisore legale, un sindaco-revisore o una società di revisione devono possedere.
Ciò è anche palesato dall’ampio spazio dedicato a tali requisiti dalle fonti normative e dai chiarimenti prassi di riferimento.
In particolare, la normativa e la prassi relativa ai suddetti requisiti è contenuta:
- negli articoli 10, 10 bis, 10 ter e 17 D.Lgs. 39/2010 (il citato articolo 17 è relativo agli enti di interesse pubblico identificati al precedente articolo 16);
- nel principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1;
- nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 sugli “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”;
- nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220 sul “Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”;
- nel regolamento adottato con il D.M. n. 261 del 28.12.2012 ove, tra le casistiche che legittimano la cessazione anticipata dell’incarico di revisione per revoca o dimissioni volontarie, è indicata anche l’insorgenza di situazioni lesive dell’indipendenza;
- nei principi adottati dal Mef (sentita la Consob), elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali congiuntamente al Mef e alla Consob; principi che ad oggi sono ancora in corso di predisposizione.
Alla sola fattispecie di sindaco-revisore sono altresì applicabili, unitamente alle predette fonti, anche l’articolo 2399 cod. civ. (inerente l’indipendenza del collegio sindacale nello svolgimento delle funzioni di vigilanza) e le norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate edite a settembre del 2015 dal Cndcec.
Nel rimandare il lettore ad una più attenta ed accurata lettura delle predette norme e prassi, in questa sede si esporranno solamente gli aspetti ritenuti più significativi, cominciando proprio dal sottolineare come sia precipuo dovere del revisore accertarsi “costantemente”, durante tutto lo svolgimento dell’incarico, della sussistenza e della permanenza dei requisiti dell’indipendenza e dell’obiettività.
Il revisore deve infatti verificare il possesso di tali requisiti:
- nella fase di accettazione dell’incarico (primo incarico);
- nella fase di mantenimento dell’incarico (rinnovo dell’incarico);
- “durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa” (cfr. articolo 10, comma 1 bis, D.Lgs. 39/2010).
Sempre in sintesi, per quel che invece concerne le situazioni idonee a minacciare o, peggio ancora, a ledere l’indipendenza, si specifica che il revisore:
- deve porre attenzione e valutare tutte quelle relazioni dirette e indirette che possono esistere tra lui e la “rete” di rapporti a lui riferibile e la società da assoggettare a revisione, tali da poter insidiare la propria indipendenza e obiettività di giudizio (relazioni d’affari, di lavoro, familiari o di ogni altro genere, sia dirette che indirette, purché idonee a minare la propria indipendenza ed obiettività);
- deve astenersi dalla revisione legale di una società in caso di:
- rischi di auto-riesame (controllo di dati che egli stesso o altri soggetti appartenenti alla sua rete hanno contribuito a determinare),
- interesse personale (conflitto di interessi),
- esercizio di patrocinio legale (sia a favore che contro il soggetto sottoposto a revisione),
- familiarità ovvero di intimidazione derivanti da relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro, personali o di ogni altro genere instaurate tra la società da assoggettare a revisione legale e il revisore o la sua rete e dalle quali un terzo soggetto, informato, obiettivo e ragionevole, trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore risulti compromessa.
Al revisore legale è dunque richiesto di “valutare” e di “documentare” adeguatamente:
- il possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività;
- l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso della loro sussistenza, se siano state adottate idonee misure per mitigarli in maniera efficace (ovvero se siano stati adottati i cosiddetti “sistemi di salvaguardia”, consistenti nelle misure e nelle procedure, adeguatamente documentate, capaci di proteggere l’indipendenza del revisore dalle potenziali minacce).
Infine, per quanto attiene alla documentazione di tali attività, le carte di lavoro predisposte dal revisore devono essere in grado documentare:
- i rischi all’indipendenza e all’obiettività di giudizio che sono stati indagati ed eventualmente rilevati;
- le misure, le direttive e le procedure eventualmente adottate per mitigare i predetti rischi;
- la dichiarazione annuale della propria indipendenza e di quella del personale eventualmente impiegato nell’attività di revisione (in caso di collegio sindacale incaricato della revisione legale, si specifica che tale dichiarazione annuale deve essere fatta anche dai sindaci supplenti);
- le conclusioni raggiunte circa la valutazione dell’indipendenza.
Per i facsimili da utilizzare si può fare riferimento a quelli allegati al manuale operativo “Approccio metodologico alla revisione legale affidata a collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, pubblicato lo scorso aprile dal Cndcec.
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