14 Agosto 2018

Correzione degli errori contabili: riflessi complicati sull’Ace

di Fabio Landuzzi
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L’Oic 29 compie, come noto, una distinzione con riguardo alla correzione degli errori contabili commessi in esercizi precedenti a quello in cui essi sono individuati:

  • se l’errore è “rilevante”, la correzione è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui è individuato;
  • se l’errore “non è rilevante”, la correzione è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio.

Quali effetti si producono nell’uno e nell’altro caso ai fini della formazione della base Ace?

La questione non è trattata nel D.M. 03.08.2017 (c.d. “decreto Ace”), mentre un passaggio è contenuto nella Relazione illustrativa del Decreto Ace, in cui si precisa che, per quanto concerne gli effetti sull’utile agevolabile che derivano dalla “rilevazione degli errori contabili c.d. rilevanti (…) la determinazione della base Ace è da operare mediante l’utilizzo degli istituti che consentono l’emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico”.

Come evidenziato da Assonime nella circolare 13/2018, la modalità indicata dalla Relazione illustrativa parrebbe essere vincolante: in conseguenza della correzione di errori contabili “rilevanti”, la base Ace deve essere rivista solamente mediante il ricorso alla presentazione di dichiarazioni integrative. L’imperatività parrebbe obiettivamente valere solo nel caso di correzioni di errori rilevanti che, sui periodi pregressi, determinano una riduzione della base Ace con la conseguenza di dover ripristinare il dato corretto mediante il ricorso alla integrativa a sfavore e quindi al ravvedimento operoso. Se invece la correzione è di segno positivo, ossia comporta l’aumento della base Ace di uno o più periodi precedenti, resta libera la scelta della società di avvalersi o meno della integrativa a favore.

Resta poi aperta la questione se la correzione dell’errore rilevante abbia o meno impatto sul limite del patrimonio netto disposto dall’articolo 11 D.M. 03.08.2017; a questo riguardo, né la norma, né la Relazione illustrativa contengono chiarimenti, per cui, anche in virtù del fatto che il valore del patrimonio netto ai fini che qui interessano ha una chiara ed univoca fonte bilancistica, parrebbe ragionevole assumere che la correzione non abbia a tale fine alcun impatto e che essa sia perciò computata solo nel bilancio dell’esercizio in cui l’errore rilevante è stato corretto.

Qualche dubbio si ha con riguardo alla correzione degli errori c.d. non rilevanti.

Infatti, vero è che nella prima parte del suo testo la Relazione illustrativa fa un chiaro ed esplicito riferimento agli effetti sulla base Ace della correzione degli errori rilevanti, ma è altrettanto vero che nella seconda parte si parla di irrilevanza delle poste di correzione iscritte anche “nel conto economico”; il che potrebbe quindi indurre a pensare che lo stesso trattamento ai fini degli effetti sulla base Ace debba essere riservato anche alla correzione degli errori non rilevanti, poiché sono solo queste che transitano al conto economico.

A questo riguardo, apprezzabile è stato l’intervento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e del Cndcec nel documento di ricerca intitolato “La fiscalità delle imprese OIC Adopter” (III Versione – 04/2018) in cui si è ritenuto che la soluzione indicata dalla Relazione illustrativa al Decreto Ace, già di per sé foriera di tante possibili complicazioni, non sia estendibile de plano anche al caso della correzione degli errori contabili non rilevanti, la quale dovrebbe perciò avere effetto sulla formazione dell’Ace dell’esercizio stesso in cui viene eseguita.

In questo senso, il richiamo al conto economico compiuto nella seconda parte del testo qui in commento della Relazione illustrativa dovrebbe essere visto come una sorta di refuso.

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