4 Settembre 2018

Detrazione delle spese per portatori di handicap

di EVOLUTION
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È persona portatrice di handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento previsto per le situazioni di gravità.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua le spese ammesse alla detrazione per persone con disabilità.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, risultano essere detraibili le spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento e per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone portatrici di handicap.

Dal punto di vista soggettivo, sono considerate persone con disabilità coloro che hanno avuto il riconoscimento della disabilità dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’articolo 4 L. 104/1992) o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro e di guerra.

La detrazione del 19% sull’intero importo delle spese sostenute (senza l’abbattimento di 129,11 euro) spetta anche al familiare della persona con disabilità, se questa risulta fiscalmente a carico.

In caso di spese relative ad un soggetto disabile ai sensi della Legge 104/1992, per le quali è prevista la deduzione d’imposta, è riconosciuta la possibilità di godere della stessa agevolazione anche se le spese sono sostenute da parte di un familiare. Non è richiesto, per questo, che il disabile sia fiscalmente a carico, purché si tratti di uno dei familiari per i quali è previsto l’obbligo di legge dell’assistenza ai sensi dell’articolo 433 cod. civ..

Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per (circolare AdE 7/E/2017):

  • il trasporto in autoambulanza del soggetto con disabilità (spesa di accompagnamento). Si precisa che le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte “eccedente” l’importo di euro 129,11;
  • il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato;
  • l’acquisto, o l’affitto di poltrone per persone con disabilità non deambulanti;
  • l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (M. 137/1997, risposta 2.1); per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest’ultima agevolazione;
  • la trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
  • l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità (M. 95/2000, risposta 1.1.2);
  • l’acquisto installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con disabilità (risoluzione 113/E/2002);
  • l’acquisto di telefonini per sordomuti (M. 122/1999, risposta 1.1.11);
  • l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (circolare AdE 13/E/2001) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (circolare AdE 55/E/2001, risposta 1.2.5);
  • l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.

La detrazione sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che questi sia fiscalmente a suo carico. Devono essere comprese nell’importo le spese indicate nella CU 2018 codice 3.

La detrazione fiscale spetta anche in favore di chi assume una badante. Tuttavia, tale situazione è ammessa solo nel caso in cui l’assistito si trovi in situazioni di non autosufficienza. La condizione di non autosufficienza deve risultare da un certificato medico. Il medico dovrà attestare, appunto, l’impossibilità del malato a compiere le azioni quotidiane in autonomia e quindi la necessità della presenza costante di una persona con il compito di fornire aiuto.

In questo caso, affinché la detrazione possa essere ammessa, è necessario che sia utilizzata dalla persona che usufruisce dell’assistenza o dai familiari che pagano al suo posto, su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro.

Sono ammesse, altresì, alla detrazione le spese:

  • per i figli portatori di handicap;
  • per l’acquisto di mezzi di trasporto per persone con disabilità;
  • per l’acquisto di cani guida;
  • per soggetti affetti da DSA.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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