Interessi e royalties
di EVOLUTIONAi sensi dell’articolo 44 Tuir sono considerati redditi di capitale:
- gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
- le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del TUB, autorizzati dalla Banca d’Italia;
- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società;
- gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile (ossia contratti di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite);
- i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del Tuir anche se non residenti;
- gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Per questi redditi viene applicata l’aliquota del 26%, con esclusione delle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, che concorrono alla determinazione del reddito nella misura del 49,72% ovvero del 58,14% dal 1° gennaio 2018.
In merito alle imposte sugli interessi e sui canoni (royalties), corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea, l’articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973, ha introdotto dal D.Lgs. 143/2005 l’esenzione al pagamento delle stesse a condizione che il soggetto estero percipiente sia il beneficiario effettivo degli interessi e/o dei canoni.
Le società beneficiarie (o le società le cui organizzazioni sono beneficiarie):
devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi della Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi stipulata con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;
devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A del D.Lgs. 143/2005, ossia devono rivestire tassative forme giuridiche nazionali.
In difetto dei requisiti per l’applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva comunitaria interessi – canoni, nelle ipotesi di pagamento di royalties (canoni), i compensi percepiti per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir), corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare (articolo 25, comma 4, del D.P.R. 600/1973).
La Risoluzione AdE 143/2017 ha individuato i requisiti per fruire del regime fiscale di esenzione nello Stato della fonte delle royalties corrisposte a fronte della concessione del diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, previsto dall’art. 12 par. 3 della Convenzione Italia-Francia, da cui risulta che non sono dunque imponibili in Italia le royalties corrisposte dalla società italiana in favore della fondazione di diritto francese, se quest’ultima risulti l’effettiva beneficiaria, come da regola nelle Convenzioni.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |