Le semplificazioni per l’Iva sulle vendite a distanza di beni
di Marco PeiroloIn un precedente intervento è stato ricordato che la Direttiva 2017/2455/UE, approvata dal Consiglio europeo il 5 dicembre 2017, modifica la Direttiva 2006/112/CE in materia di Iva, prevedendo una serie di semplificazioni riguardanti, da un lato, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici e, dall’altro, le vendite a distanza di beni, con decorrenza differita, rispettivamente, al 1° gennaio 2019 e al 1° gennaio 2021.
Lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato dal Consiglio dei ministri l’8 agosto 2018, conferisce al Governo il compito di recepire tali semplificazioni.
Con specifico riferimento alle novità in merito alle vendite a distanza, oggetto del presente intervento, con effetto dal 1° gennaio 2021, la Direttiva 2017/2455/UE modifica la disciplina, introducendo le seguenti novità:
- eliminazione delle soglie annue previste ai fini dell’imponibilità nel Paese membro di destinazione dei beni;
- previsione di una soglia annua di 10.000,00 euro, riferita al volume delle vendite a distanza in ambito intracomunitario, al di sotto della quale il cedente è soggetto a Iva nel Paese membro in cui è stabilito;
- estensione del MOSS (Mini One Stop Shop), già applicato per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, alle vendite a distanza in ambito intracomunitario, laddove risulti superata la soglia annua di 10.000,00 euro;
- ai fini dell’applicazione della disciplina delle vendite a distanza, la condizione del trasporto o spedizione a cura o a nome del cedente opera anche nei casi in cui quest’ultimo cura il trasporto o la spedizione dei beni, sia pure indirettamente;
- eliminazione dell’obbligo di emettere fattura per le vendite a distanza in ambito intracomunitario.
La Direttiva 2017/2455/UE estende il regime speciale attualmente previsto per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nel Paese membro di consumo, alle cessioni intracomunitarie di beni “a distanza”.
Tenuto conto che i soggetti che effettuano tali cessioni avranno la possibilità di utilizzare il MOSS, dichiarando e pagando l’Iva su tutte le vendite a distanza in un unico Paese membro, quello cioè di stabilimento, la Direttiva 2017/2455/UE elimina le soglie al di sotto delle quali l’imposta resta dovuta nel Paese membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto, sostituendole con una soglia unica di 10.000,00 euro, riferita alle vendite a distanza in ambito intracomunitario, sino al raggiungimento della quale il luogo delle cessioni soggette al regime speciale rimane il Paese membro del cedente.
Un’ulteriore rilevante modifica che entrerà in vigore con la nuova disciplina delle vendite a distanza in ambito intracomunitario è quella riguardante le condizioni di trasporto dei beni a cura o a nome del fornitore.
Il Regno Unito e il Belgio hanno chiesto alla Commissione europea di chiarire un aspetto specifico della disciplina, riguardante l’interpretazione della locuzione “beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto” contenuta nell’articolo 33, par. 1, Direttiva Iva. Alcune imprese, infatti, separano intenzionalmente la cessione dei beni dalla loro spedizione o trasporto al fine di applicare l’Iva nel Paese di origine in luogo di quella del Paese di destinazione, quand’anche è il cedente che cura l’invio dei beni al cliente, sia pure indirettamente attraverso l’intervento del terzo incaricato della spedizione o trasporto.
Investito della questione, il Comitato Iva, nel WP n. 855 del 5 maggio 2015, ha messo in luce l’esigenza di privilegiare un’interpretazione più ampia della locuzione di cui sopra, che tenga conto della “realtà economica” più che delle clausole contrattuali, in coerenza con gli obiettivi della disciplina di assicurare l’imposizione nel Paese di consumo e di evitare fenomeni di distorsione della concorrenza: “Goods can be seen as having been dispatched or transported ‘on behalf of the supplier’ not only in situations where the supplier directly intervenes in the transport or dispatch but also in situations where he is indirectly associated with the transport of the goods to the customer”.
Questo approccio, confermato dalla Commissione europea nella riunione n. 104 del 4 e 5 giugno 2015, implica che: “For the application of the distance selling arrangements, regard must be had to the economic reality and not only the contractual arrangements between the supplier, the transporter and the customer. It would allow their application both where the supplier is directly involved in the transport or dispatch of the goods and where he is indirectly involved. Indirect involvement in the transport or dispatch of the goods could be considered present in situations where the supplier is involved with the company providing the transport service (e.g. by actively promoting, suggesting or recommending the transport company to the customer), even though the supplier does not as such conclude a contract with the transport company for the transport nor bears the cost of transportation or assumes any responsibility for transporting the goods to the client. According to this broader interpretation, under those specific circumstances, the goods should still be considered to be delivered ‘on behalf of the supplier’, falling therefore in the scope of Articles 33 and 34 of the VAT Directive”.
Tale impostazione è stata recepita dalla Direttiva 2017/2455/UE, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, modifica il citato articolo 33, par. 1, Direttiva 2006/112/CE, prevedendo che “è considerato luogo di una cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore, direttamente o indirettamente per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, il luogo in cui i beni si trovano al momento d’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (…)”.
Infine, applicando il regime speciale, è eliminato l’obbligo di emettere fattura per le vendite a distanza in ambito intracomunitario, previsto dall’articolo 220, par. 1, punto 2), Direttiva 2006/112/CE, in quanto il suddetto obbligo è ricollegato all’attuale disciplina delle vendite a distanza che richiede il monitoraggio delle soglie nazionali.
Sempre con effetto dal 1° gennaio 2021, per i beni di provenienza extracomunitaria:
- l’attuale franchigia, variabile dai 10,00 ai 22,00 euro a seconda dei Paesi membri, che esclude l’applicazione dei dazi doganali e dell’Iva all’importazione, sarà eliminata, introducendo in sua sostituzione una franchigia unica in tutta la UE di importo pari a 150,00 euro;
- per i predetti beni, di provenienza extracomunitaria, di importo non superiore a 150,00 euro, sarà estesa l’applicazione del MOSS, consentendo ai fornitori UE ed extra-UE di avvalersi di un intermediario, stabilito all’interno della UE per adempiere ai relativi obblighi in nome e per conto dei fornitori.
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