Quando è possibile revocare il revisore legale
di Francesco RizziL’assemblea della società assoggettata a revisione legale può revocare dall’incarico il revisore legale (o il sindaco-revisore o la società di revisione legale) solamente ove sussista una “giusta causa”.
Nel caso più comune della revisione delle società diverse dagli enti di interesse pubblico (EIP), secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento (articolo 13 D.Lgs. n. 39/2010) e dal connesso regolamento attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze (articoli 3, 4, 10 e 11 Decreto MEF n. 261 del 28/12/2012) costituiscono “giusta causa” di revoca le seguenti circostanze:
- la sussistenza di fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale da far risultare impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità della revisione legale;
- il cambio del soggetto che ai sensi del codice civile (cfr. articolo 2359 cod. civ.) esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo quando il trasferimento del controllo sia avvenuto all’interno dello stesso gruppo societario;
- il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, qualora la continuazione dell’incarico possa costituire un impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all’acquisizione degli elementi probativi necessari alla formazione del giudizio sul bilancio consolidato;
- i cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, tali da poter impedire al revisore del gruppo di acquisire gli elementi probativi necessari ai fini della formazione del giudizio sul bilancio consolidato;
- la sopravvenuta inidoneità del revisore legale (o del sindaco-revisore o della società di revisione legale) ad assolvere l’incarico a causa dell’insufficienza di mezzi o di risorse;
- la presenza di gravi inadempimenti del revisore legale (o del sindaco-revisore o della società di revisione legale) che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- l’acquisizione della qualifica di ente di interesse pubblico (EIP);
- il sopraggiungere di una circostanza idonea a compromettere l’indipendenza del revisore legale (o del sindaco-revisore o della società di revisione legale);
- la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti di legge.
La predetta normativa di riferimento specifica altresì che:
- le divergenze di opinioni su un trattamento contabile o su una procedura di revisione non costituiscono “giusta causa” di revoca;
- eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l’incarico per “giusta causa” sono nulli.
Per quanto riguarda la procedura da seguire, e sempre in riferimento al caso più comune della revisione delle società diverse dagli EIP, al verificarsi di una delle fattispecie sopra esposte, è previsto che l’organo ammnistrativo comunichi per iscritto al revisore legale (o al sindaco-revisore o alla società di revisione legale) la propria proposta di revoca per “giusta causa” per l’assemblea, esponendone i motivi.
Dopodiché l’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale di cui si propone la revoca e sentito l’organo di controllo (anche in merito alle suddette osservazioni), accertata la sussistenza di una “giusta causa”, revoca l’incarico e provvede contestualmente alla nomina di un altro revisore legale.
Di fatti, analogamente a quanto avviene per le dimissioni o per la risoluzione consensuale, in virtù della speciale funzione di tutela e garanzia svolta dal revisore, la normativa prevede che qualora il rapporto con quest’ultimo cessi anticipatamente, l’assemblea si adoperi tempestivamente per garantire la continuazione dell’attività di revisione legale.
Secondo il combinato disposto dell’articolo 13, comma 7, D.Lgs. 39/2010 e dell’articolo 10 Decreto MEF n. 261 del 28/12/2012, sono inoltre stabiliti dei precisi obblighi di comunicazione.
In particolare è previsto che la società sottoposta a revisione legale, entro il termine di 15 giorni dalla data della deliberazione assembleare relativa alla cessazione anticipata dall’incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, dalla data della deliberazione assembleare di nomina del nuovo revisore, deve trasmettere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), incardinato nel MEF, l’originale o la copia dichiarata conforme dal presidente dell’organo di controllo, della seguente documentazione:
- la deliberazione dell’assemblea relativa alla cessazione anticipata dell’incarico o al conferimento del nuovo incarico ad un altro revisore legale o società di revisione legale;
- il parere dell’organo di controllo;
- la relazione dell’organo amministrativo, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico.
All’organo di controllo viene inoltre attribuito il compito di vigilare sull’osservanza di tali obblighi di comunicazione e, in caso di omessa trasmissione delle comunicazioni di legge, l’onere di provvedere in via sostitutiva, trasmettendo direttamente alla RGS la prescritta documentazione.
Per quel che concerne le modalità di trasmissione delle anzidette comunicazioni, deve farsi riferimento alle disposizioni recate dalla Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 02/04/2013 e meglio specificate da indicazioni di prassi pubblicate nelle pagine tematiche dedicate alla revisione legale sul sito del MEF.
Si specifica, infine, che la cessazione dall’ufficio di sindaco rimane sempre disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 cod. civ., anche nel caso in cui la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.
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