13 Settembre 2018

Delibera invalida se adottata con voto rilevante dei soci in conflitto

di Alessandro Bonuzzi
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Il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d’impresa, con la sentenza n. 8582 del 30.04.2018 ha fornito rilevanti indicazioni in materia di impugnazione, con conseguente invalidità, di delibere adottate dall’assemblea dei soci di una S.r.l.

In particolare, la pronuncia trae origine dall’impugnazione, avvenuta da parte di un socio assente, della deliberazione con la quale l’assemblea dei soci della società decideva di erogare a una Onlus somme a titolo di erogazioni liberali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 100, comma 1, lett. m), Tuir.

L’attore deduceva che la delibera doveva ritenersi invalida:

  • per contrarietà alla legge e allo statuto, poiché va contro la finalità di una società lucrativa compiere erogazioni liberali in favore di terzi;
  • in quanto adottata senza tener conto dei limiti posti al potere deliberativo e rappresentativo degli organi sociali;
  • in quanto assunta con il voto determinante dei soci aventi un interesse in conflitto con quello della società, essendo essi fondatori della Onlus beneficiaria;
  • poiché ha comportato la sottrazione di risorse alla S.r.l. per finalità del tutto estranee all’oggetto sociale e senza alcun apprezzabile beneficio, essendo peraltro la società gravata da consistenti debiti.

Di contro, la S.r.l. resisteva sostenendo l’assenza:

  • di una norma che limiti la capacità di agire delle società lucrative, precludendo alle stesse atti di liberalità;
  • di un interesse personale dei soci il cui voto è stato determinante per l’adozione della delibera;
  • del danno per la S.r.l. poiché prima della delibera uno dei soci in conflitto aveva eseguito un versamento in favore della società.

In primo luogo i giudici hanno confermato quanto asserito dalla S.r.l., ritenendo che lo scopo di lucro proprio della società non è di per sé un impedimento all’effettuazione di atti a titolo gratuito o caratterizzati da spirito di liberalità. Ciò in quanto la capacità giuridica e di agire delle società lucrative ha portata ampia e generale potendo esse porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico.

Invece, per quanto riguarda la circostanza che la delibera sia stata assunta con il voto determinante dei soci portatori di un interesse proprio in contrasto con quello della S.r.l., la sentenza ha dato ragione al socio attore stabilendo l’invalidità della decisione assembleare.

La norma di riferimento è l’articolo 2479-ter, comma 2, cod. civ., secondo cui, qualora risultino potenzialmente lesive per la società, possono essere impugnate le decisioni assunte con la partecipazione determinante dei soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della società.

In sostanza, ai fini dell’invalidità di una delibera assembleare, la disposizione prevede che debbano essere integrati i seguenti presupposti:

  1. esistenza di un conflitto di interessi tra socio e società;
  2. voto determinante del socio in capo al quale si configura la situazione di conflitto di interessi;
  3. danno, almeno potenziale, per la società.

Pertanto, il vizio rilevante per l’annullamento di una decisione dell’assemblea dei soci ricorre allorché la delibera sia diretta a soddisfare interessi extrasociali in danno della società.

E ciò si è verificato nel caso oggetto della sentenza in commento, giacché, in sintesi:

  • l’interesse personale dei soci in conflitto con quello della S.r.l. deriva dal fatto che le erogazioni liberali alla Onlus erano destinate alla realizzazione di interventi di conservazione e restauro di beni sui quali i soci stessi vantavano diritti reali;
  • il danno per la S.r.l. deriva dalla distrazione dalle finalità sociali della somma erogata a titolo di liberalità alla Onlus, senza che vi sia stato un vantaggio compensativo adeguato rispetto al rilevante importo sborsato. Al riguardo, i giudici hanno osservato che: (i) non può considerarsi un adeguato vantaggio compensativo il beneficio fiscale ex articolo 100, lett. m), Tuir in quanto irrilevante rispetto alla somma elargita; (ii) non rileva il versamento in conto capitale fatto da uno dei soci in conflitto poiché non specificatamente indirizzato a compensare le successive erogazioni liberali.
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