Fuoriuscita dalla contabilità semplificata svincolata
di Alessandro BonuzziCon la risoluzione AdE 64/E/2018, l’Agenzia delle entrate è tornata ad esprimersi sul vincolo di permanenza nel regime di contabilità semplificata una volta intrapresa tale strada da parte dell’impresa.
Il caso analizzato dal documento di prassi riguarda una contribuente che, pur possedendo i requisiti per accedere al regime forfettario, fin dall’anno 2015 ha sempre svolto l’attività di parrucchiera in regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973, senza tuttavia mai esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva, ma semplicemente adottando un “comportamento concludente”. Si ricorda, infatti, che i contribuenti, il cui regime naturale è quello forfetario, possono accedere al regime di contabilità semplificata esprimendo una specifica opzione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 70, L. 190/2014 (circolare AdE 11/E/2017 par. 6.6).
Peraltro, nel rigo VO 26 della dichiarazione annuale Iva 2018, per l’anno 2017, l’imprenditrice ha optato per il regime semplificato di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, che consente di tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, vincolando però il contribuente per almeno un triennio.
Siccome voleva applicare il regime forfettario già dall’anno 2018, l’imprenditrice ha interpellato il Fisco per conoscere la decorrenza del vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità semplificata e, quindi, nel regime per cassa ex articolo 66 Tuir.
L’Agenzia, nella propria risposta, fornisce tre utili indicazioni.
In primo luogo, viene confermata l’efficacia del comportamento concludente rispetto all’omessa indicazione dell’opzione, la quale al più determina l’applicazione della sanzione fissa di 250 euro (ex articolo 8 D.Lgs. 471/1997), peraltro ravvedibile.
In secondo luogo, si afferma che la scelta, effettuata nel 2015 per comportamento concludente, di avvalersi del regime di contabilità semplificata e, di conseguenza, di determinare il reddito ai sensi dell’articolo 66 Tuir, non vincola l’impresa per il triennio. Ciò in quanto il regime di contabilità semplificata è un regime naturale proprio dei contribuenti minori.
E, terzo chiarimento, non rileva altresì l’avvenuta opzione di cui al comma 5 dell’articolo 18. Deve infatti ritenersi che il vincolo triennale, ivi previsto, operi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.
Pertanto, l’imprenditrice può transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza, potendosi avvalere per il 2018 del regime forfettario.
Si ritiene che la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle entrate debba valere non solo in caso di passaggio al regime forfetario ma anche in caso di opzione per la contabilità ordinaria. Un’impresa minore, anche dopo un solo anno di applicazione del regime di contabilità semplificata, ha pieno diritto di tornare in contabilità ordinaria.
Il principio secondo cui il regime di contabilità semplificata è un regime naturale proprio dei contribuenti minori, a questo punto, non può che avere portata generale. Infatti, se vale in caso di passaggio al forfetario, a maggior ragione deve trovare applicazione in caso di passaggio alla contabilità ordinaria, per le imprese che hanno adottato il regime di contabilità semplificata senza dover manifestare alcuna specifica opzione.
Nemmeno il vincolo triennale imposto dall’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 potrebbe impedire l’opzione per la contabilità ordinaria, atteso che esso è destinato a operare esclusivamente fintantoché l’impresa adotta la contabilità semplificata.