19 Settembre 2018

Accertamento esecutivo

di EVOLUTION
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L’accertamento esecutivo è stato introdotto nel nostro ordinamento allo scopo di ridurre i tempi di recupero coattivo del credito tributario. In questo modo, gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2011 (relativi al periodo d’imposta in corso al 31/12/2007 e successivi) hanno assunto efficacia esecutiva, in quanto decorso il termine utile per la proposizione del ricorso legittimano l’esecuzione forzata nei confronti del contribuente.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza l’esecutività forzata degli avvisi di accertamento in mano agli Agenti della riscossione.

L’esecutività di un accertamento risulta essere efficace per gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per imposte dirette (Irpef, Ires, Iri – quest’ultima dal 2017), Irap, Iva, ritenute (sia a titolo di acconto che d’imposta), imposte sostitutive, nonché per i relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

È necessario precisare che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 98/2011 il procedimento di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 472/1997 non è più alternativo al procedimento di previa contestazione della sanzione, ma diviene obbligatorio quando la sanzione risulti correlata al tributo.

Non trova, invece, applicazione per i contributi previdenziali (sebbene gli stessi possano essere comunque inseriti nel medesimo atto di accertamento), né per l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, i tributi locali e le altre entrate non tributarie, che rimangono soggette alla riscossione in base a ruolo. Con particolare riferimento ai contributi previdenziali, sebbene gli stessi siano determinati e liquidati in connessione con i redditi e siano ammessi alla definizione per acquiescenza e in adesione (di cui all’articolo 2, comma 3 del D.Lgs. 218/1997), in ambito di riscossione si assiste a una dicotomia posto che:

  • le imposte sui redditi, Iva e Irap rientrano nell’alveo degli accertamenti esecutivi la cui competenza è attribuita all’Agenzia delle Entrate;
  • i contributi Inps formano oggetto di un avviso di addebito (esecutivo ai sensi dell’articolo 30 del D.L. 78/2010) e rientrano nella competenza dell’Inps.

In caso di omissione dei versamenti, le somme relative ai contributi non devono essere affidate all’Agente per la riscossione, ma sono oggetto di apposito avviso di addebito emesso dall’Inps, che deve contenere l’intimazione ad adempiere entro sessanta giorni. In costanza di inadempimento del contribuente, l’Inps provvederà all’affidamento del carico all’Agente per la riscossione con modalità proprie e in deroga alla disciplina di cui al D.Lgs. 46/1999.

L’accertamento diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. Tale termine, che nell’originale formulazione dell’articolo 29 del D.L. 78/2010 era fissato in 60 giorni, è stato modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 159/2015 per eliminare le criticità derivanti dal disallineamento che in talune situazioni si sarebbe potuto avere, rispetto al termine fissato per il pagamento o per la proposizione del ricorso (come, p.e., l’instaurazione del procedimento di adesione, la sospensione feriale dei termini, ecc…). Per effetto di tale “disallineamento” poteva, infatti, accadere che un atto divenisse esecutivo nonostante fosse ancora potenzialmente soggetto a impugnazione e quindi non definitivo.

Una volta divenuto esecutivo l’atto, l’Agenzia delle Entrate, attesi ulteriori trenta giorni, provvede all’affidamento della posizione agli Agenti della riscossione per l’esecuzione forzata.

L’articolo 29 del D.L. 78/2010 ha inoltre stabilito che il credito debba essere “affidato” all’Agente con le modalità determinate con il Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 30/06/2011 (trasmissione attraverso flussi telematici con numerazione univoca a livello nazionale) e che all’atto dell’affidamento, in presenza di nuove circostanze, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate fornisca tutti gli elementi utili all’efficacia della riscossione. Indi, sulla base del titolo esecutivo (costituito dall’avviso di accertamento) l’Agente della riscossione provvede all’espropriazione forzata che, decorso un anno dalla notifica dell’atto di accertamento, deve essere preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del D.P.R. 602/1973, contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni.

L’Agente della riscossione deve dare notizia al contribuente, anche mediante raccomandata semplice o posta elettronica (articolo 29, comma 1, lettera b) ultimo periodo del D.L. 78/2010) dell’affidamento del carico, in modo che lo stesso sia reso edotto della circostanza che, da tale momento, può richiedere la dilazione delle somme o, in assenza, è passibile di misure cautelari.

Per quanto concerne le misure cautelari, l’Agente della riscossione (in presenza dei requisiti di legge) potrà provvedere a:

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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