20 Settembre 2018

L’opzione per il consolidato nel quadro OP del modello Redditi SC 2018

di Luca Mambrin
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L’istituto del consolidato fiscale, disciplinato dagli articoli da 117 a 129 Tuir, permette  alle società che appartengono al medesimo gruppo di determinare il proprio reddito complessivo senza procedere alla li­quidazione dell’imposta, ma trasferendolo, per la tassazione, alla società consolidante che a tal fine deve predisporre la dichiarazione del gruppo determinando un’unica base imponibile, in modo da poter eventualmente compensare nell’esercizio utili di una società partecipante al gruppo con le perdite di altre società.

Possono optare per il regime del consolidato:

  1. di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
  2. di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, come definita dall’articolo 55 Tuir, mediante una stabile organizzazione.

Nell’ambito del modello Redditi SC 2018 la sezione II del quadro OP va compilata dalla consolidante per comunicare:

  • l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo;
  • la revoca dell’opzione per la tassazione di gruppo.

Per il consolidato nazionale al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata (articolo 117, comma 3, Tuir) mentre per il consolidato mondiale al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata (articolo 132, comma 3, Tuir).

La comunicazione va effettuata dalla consolidante all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare la predetta opzione (articolo 119, comma 1, lett. d), Tuir).

Inoltre, la sezione II del quadro OP va compilata dalla consolidante per comunicare la modifica del criterio utilizzato, ai sensi dell’articolo 124, comma 4, Tuir, per l’eventuale attribuzione delle perdite residue alle società che le hanno prodotte (in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione). Tale comunicazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione (rinnovo tacito).

Qualora nell’ambito del gruppo ricorrano simultaneamente le suddette ipotesi, nella sezione vanno evidenziati i diversi casi per i quali è effettuata la comunicazione, indicando, altresì, tutti i soggetti partecipanti al consolidato.

Se l’opzione è esercitata per il gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la casella “Consolidato nazionale”,

mentre nell’ipotesi in cui la comunicazione è presentata per il gruppo di imprese consolidate non residenti, va barrata la casella “Consolidato mondiale”.

Infine, nelle ipotesi di concorso tra consolidato nazionale e consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.

 La società o ente controllante che opta per il regime deve indicare nella casella “Interpello” uno dei seguenti codici:

  • “1”, nel caso in cui non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dall’articolo 132, comma 3, Tuir;
  • “2”, nel caso in cui avendo presentato la predetta istanza, non abbia ricevuto risposta positiva.

Nei righi da OP6 a  OP10 devono essere riportati i dati relativi alla società consolidata, indicando:

  • nella colonna 1 il codice fiscale e nella colonna 2 la denominazione o la ragione sociale del soggetto consolidato;
  • nella colonna 3 (“Tipo comunicazione”) il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società consolidata. Pertanto, nella casella va inserito il codice:
  1. esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo;
  2. revoca dell’opzione per la tassazione di gruppo;
  3. conferma della tassazione di gruppo;
  4. modifica del criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue,
  • nella colonna 4 (“Esercizio sociale”), con riferimento al periodo di tre anni di durata dell’opzione (articolo 117, comma 3, Tuir) l’esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione. Nella casella va inserito il codice:
  1. primo periodo;
  2. secondo periodo;
  3. terzo periodo.

In caso di operazioni straordinarie che non determinano l’interruzione della tassazione di gruppo, il nuovo assetto organizzativo va evidenziato in occasione del rinnovo dell’opzione.

In particolare va barrata la colonna 5 (“Operazioni straordinarie”) qualora si tratti di nuova società risultante dall’operazione, e vanno compilate anche la colonna 3Tipo comunicazione” e la colonna 4Esercizio sociale” riportando, rispettivamente, il codice relativo al tipo di comunicazione effettuata (ad esempio: 2 per la revoca dell’opzione; 3 per la conferma della tassazione di gruppo) nonché l’esercizio sociale di riferimento.

Infine:

  • nella colonna 6 (“Acconto separato”), qualora il versamento dell’acconto sia stato effettuato in modo separato, va indicato il codice 1, altrimenti il codice 2;
  • nella colonna 7 (“Attribuzione perdite”), al fine di indicare il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo (articolo 5 D.M. 09.06.2004), va inserito il codice:
  1. attribuzione alla società o ente consolidante;
  2. attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;
  3. attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.
La revisione del bilancio consolidato