La bancarotta
di EVOLUTIONIl reato di bancarotta è un reato fallimentare compiuto in seguito allo svolgimento di un’attività illecita finalizzata a realizzare l’insolvenza della società a danno dei creditori.
È importante precisare che tale reato opera soltanto nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento.
Per questo motivo, la disciplina fallimentare identifica diverse categorie di reati di bancarotta, classificabili, a seconda del soggetto responsabile del reato in:
- propria;
- impropria;
a seconda della gravità del reato compiuto in:
- fraudolenta; la quale, a seconda dell’oggetto del reato, si differenzia in:
- patrimoniale;
- documentale;
- preferenziale.
- semplice; la quale, a seconda dell’oggetto del reato, si differenzia in:
- patrimoniale;
- documentale.
In riferimento alla bancarotta fraudolenta, l’articolo 216, comma 1 L.F., dispone la reclusione da 3 a 10 anni nei confronti dell’imprenditore dichiarato fallito per il compimento di tale reato. Lo stesso articolo distingue poi diverse tipologie di bancarotta fraudolenta a seconda del momento di effettuazione dello stesso e in base all’oggetto che lo ha causato:
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale (comma 1, n. 1) considerato come reato in cui colui il quale “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi” (articolo 2082 cod. civ.), ovvero l’imprenditore, distrae, occulta, dissimula, distrugge, o dissipa tutti, o parte dei beni appartenenti all’attività commerciale, per recare un danno verso i creditori sociali.
- La bancarotta fraudolenta documentale (comma 1, n. 2) considerato come reato in cui l’imprenditore, intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, ha distrutto, sottratto, falsificato, o tenuto in guisa tutti, o parte, dei libri e delle altre scritture contabili, in modo tale da non permettere ai creditori di essere a conoscenza dell’esatta situazione del patrimonio del debitore, o per riconoscere per sé o per altri un ingiusto profitto.
- La bancarotta fraudolenta preferenziale (comma 3) considerato come reato in cui il soggetto attivo del reato risulta essere sempre l’imprenditore, ma in questo caso esso adotta una condotta atta a favorire, attraverso pagamenti o falsi diritti di prelazione, uno o più creditori sociali, prima o durante la procedura di fallimento, a discapito degli altri.
In merito alla bancarotta semplice si fa riferimento all’articolo 217 L.F., il quale prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni nei confronti dell’imprenditore, dichiarato fallito, qualora questo abbia tenuto condotte illecite finalizzate a procurare un danno verso i creditori sociali. Tuttavia, la condotta tratta dal suddetto articolo non è considerata dal Legislatore così grave come nel caso della bancarotta fraudolenta. Per questo motivo viene disposta anche una riduzione in termini di pena rispetto alla precedente tipologia di bancarotta.
Anche la bancarotta semplice si distingue, a sua volta, in diverse tipologie di bancarotta:
- patrimoniale;
- documentale.
Il reato di bancarotta semplice patrimoniale si realizza, secondo quanto disposto dall’art. 217 L.F. quando “ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare”. Mentre la bancarotta semplice documentale rappresenta un reato simile alla bancarotta fraudolenta documentale, ad eccezione del fatto che tale reato non può essere riconosciuto nella fase post fallimentare, QUINDI è necessario che il reato si compia quando non sono stati tenuti libri o scritture contabili previsti dalla Legge, o questi sono stati tenuti in modo irregolare o incompleto, nei tre anni che precedono la dichiarazione di fallimento.
L’ultima distinzione riguarda la differenza tra il reato di bancarotta propria, il quale si configura come reato compiuto dall’imprenditore stesso e impropria quando prevede che, in questa fattispecie, il reato si compia da soggetti diversi dall’imprenditore come:
- gli amministratori (compresi gli amministratori di fatto);
- i direttori generali;
- i sindaci;
- i liquidatori di società dichiarate fallite.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |