Sull’efficacia delle nuove risposte agli interpelli pubblicate
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Come noto, dallo scorso 1° settembre l’Agenzia delle entrate sta pubblicando sul proprio sito internet le risposte alle istanze di interpello.
Queste risposte rappresentano sicuramente un interessante spunto per gli studi del Professionista, consentendo di approfondire alcune questioni grazie al confronto con il parere espresso dall’Amministrazione finanziaria, ma possono essere acriticamente recepite dal contribuente ai fini della determinazione delle imposte?
In altre parole, se si presentasse un caso del tutto simile a quello oggetto dell’istanza di interpello pubblicata, il contribuente potrebbe limitarsi ad aderire alla risposta fornita all’Agenzia delle entrate? Ciò gli consentirebbe di restare al riparo da future contestazioni? Oppure, in caso di future contestazioni, potrebbe difendersi rilevando che, nel caso concreto, è stata mostrata perfetta aderenza ad un’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate?
La risposta non può che essere negativa.
Sul punto pare utile richiamare una recente Ordinanza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9719 del 19.04.2018). Il caso riguardava un contribuente che applicava il regime del margine prestando affidamento alla nota del 24/05/1999, prot. n. 34443/99 della Divisione 1, Sezione 1, del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, emessa a seguito di interpello di altro contribuente.
Sennonché, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento relativo, appunto, alla indebita utilizzazione del regime Iva del margine. A seguito dell’impugnazione il contribuente risultava vittorioso sia in primo che in secondo grado.
Invero, richiamando l’articolo 11, commi 2 e 3, L. 212/2000 la CTR aveva ritenuto che il Fisco era tenuto a non emettere atti difformi “alla risposta da esso data, in relazione ad un caso del tutto analogo a quello de quo, ed è pacifico che l’appellata si sia adeguata a detta risposta, che ha l’effetto di dare certezza giuridica alle conseguenze tributarie derivanti dal suo operare nel senso conforme alla risposta“.
Ritenendo non vigente, nel nostro Ordinamento, un principio di affidamento del contribuente che abbia dato credito ad affermazioni contenute in un interpello proposto da un terzo alla Direzione regionale delle entrate su questioni simili a quella che lo riguardano, l’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, pur rilevando un erroneo richiamo alle disposizioni di legge (in quanto, all’epoca dei fatti, ancora non era vigente l’articolo 11 L. 212/2000), ha comunque ritenuto che il riferimento del contribuente ad un generico principio di affidamento non possa trovare “supporto in nessuna norma di diritto e non è suffragato nemmeno dalle disposizioni successivamente intervenute, che tutelano l’affidamento fondato su risposte ad un interpello proposto dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo riguardano”.
D’altra parte, come sappiamo, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, L. 212/2000 “La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente”.
In considerazione di tutto quanto appena esposto, pertanto, se il contribuente dovesse presentare una situazione perfettamente identica a quella richiamata nella risposta all’interpello pubblicata, potrebbe sì aderire all’interpretazione fornita, ove la ritenesse convincente e supportata da altri elementi idonei alla futura ed eventuale difesa in giudizio.
In tutti gli altri casi, invece, il contribuente non può acriticamente aderire alla risposta fornita, per il semplice motivo che l’Amministrazione finanziaria non sarebbe vincolata alla risposta data, trattandosi di una questione diversa da quella oggetto dell’istanza.
Eventualmente il contribuente potrebbe quindi presentare una propria istanza di interpello: l’intervenuta pubblicazione di un’altra risposta, infatti, non potrebbe escludere la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, essendo la suddetta risposta, come detto, limitata alla fattispecie concreta.
D’altra parte, anche i “principi di diritto”, presenti nella stessa sezione del sito, non hanno una diversa efficacia.
Nonostante la terminologia, la quale potrebbe effettivamente indurre in errore, l’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento prot. n. 185630/2018 ha chiarito che:
- “Qualora le risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, modifichino l’orientamento adottato in precedenti documenti di prassi amministrativa, garantiscano maggiore uniformità di comportamento o ricorrano le altre condizioni di cui all’articolo 11, comma 6, dello Statuto dei diritti del contribuente, la pubblicazione avviene sotto forma di circolare o di risoluzione,
- Fatto salvo quanto previsto dai punti precedenti, le strutture centrali garantiscono la pubblicità dei soli principi di diritto espressi nella risposta, omettendo qualsiasi riferimento anche alla fattispecie oggetto del quesito, quando la pubblicazione possa recare pregiudizio concreto ad un interesse pubblico o privato, considerato prevalente e relativo, tra l’altro, al mercato, alla concorrenza, al diritto alla protezione dei dati personali, alla proprietà intellettuale, al diritto d’autore e al segreto commerciale”.
Nonostante la terminologia usata, pertanto, il termine “principi di diritto” individua esclusivamente delle fattispecie con riferimento alle quali ragioni di tutela hanno imposto di non far riferimento al caso oggetto di interpello.
Anche in questi casi, dunque, nessuna efficacia vincolante può essere riconosciuta in capo all’Amministrazione finanziaria: come chiarito nel Provvedimento prot. n. 185630/2018 la volontà dell’Agenzia delle entrate è stata quella di consentire “al contribuente la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dell’Agenzia nell’ambito dell’istituto dell’interpello” e come tale deve essere apprezzata.