26 Settembre 2018

Costituzione del Gruppo Iva: dichiarazione entro il 15.11

di EVOLUTION
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L’articolo 1, comma 24, della L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l’articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa della costituzione del Gruppo Iva, dopo l’approvazione del modello da inviare all’Agenzia delle entrate.

L’articolo 70-quater del D.P.R. 633/1972 prevede che i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono optare per la costituzione del Gruppo Iva.

I vincoli di cui al periodo precedente devono sussistere:

  • al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva e
  • comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.

L’opzione deve essere esercitata dal rappresentante del Gruppo mediante la presentazione in via telematica di una apposita dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo Iva sottoscritta da tutti i partecipanti.

Nella dichiarazione vanno indicati:

Il comma 2 dell’articolo 70-quater individua:

  • la denominazione del Gruppo Iva;
  • i dati identificativi del rappresentante del Gruppo Iva, di seguito denominato «rappresentante di gruppo», e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
  • l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all’articolo 70-ter;
  • l’attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo Iva;
  • l’elezione di domicilio presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione; l’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione;
  • la sottoscrizione del rappresentante di Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.

Ai fini dell’esercizio delle opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis, la dichiarazione può essere integrata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo Iva.

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al titolo V-bis del decreto 633/1972, la dichiarazione per la costituzione dei Gruppo Iva ha effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio di detta opzione.

Con il provvedimento AdE n. 215450 del 19 settembre 2018 è stato approvato il modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva, con le relative istruzioni. Il documento di prassi prevede che il modello deve sempre essere sottoscritto da parte di tutti i partecipanti, al fine di garantire la totale conoscenza della composizione e delle caratteristiche del Gruppo Iva e l’accettazione del modello stesso.

L’inclusione di ulteriori partecipanti, prevista all’articolo 70-quater, la loro esclusione, ai sensi dell’articolo 70-decies, comma 5, l’eventuale revoca dell’opzione, di cui all’articolo 70-novies, nonché ogni altra variazione, sono effettuate con le modalità previste per l’opzione, quindi, mediante la presentazione telematica della dichiarazione da parte del rappresentante del Gruppo (modello AGI/1).

In caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più soggetti:

  • è recuperato a carico del Gruppo Iva l’effettivo vantaggio fiscale conseguito;
  • il Gruppo Iva cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipare al gruppo medesimo. Tale opzione ha sempre effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Al Gruppo Iva è attribuito un proprio numero di partita Iva, cui è associato ciascun partecipante, che è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Il Gruppo Iva deve essere inteso come un soggetto autonomo come qualsiasi altro soggetto Iva.

Infine, ex comma 4 articolo 70-quater, si precisa che l’esercizio da parte di un soggetto dell’opzione per il Gruppo Iva comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di Iva esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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