Con risoluzione 67/E/2018l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’amministratore di condominio ha facoltà di non riportare nel quadro AC del modello Redditi o nel quadro Kdel modello 730 l’indicazione delle spese, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali, sulle quali ha trovato applicazione la ritenuta dell’8% operata dalle Poste e dagli istituti di credito.
Si tratta di una semplificazione dettata da una duplice motivazione:
il caso in esame (spese soggette alla ritenuta dell’8%) può rientrare nella normativa di esonero specificatamente dettata per le somme soggette a ritenuta alla fonte di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b), D.M. 12.11.1998,
le spese sono già comunicate all’Amministrazione finanziaria dai soggetti che le hanno effettuate (Posta e istituti di credito) attraverso il modello 770.
La risoluzione ripercorre inoltre gli obblighi dettati per gli amministratori di condominio.
L’articolo 7, comma 9, D.P.R. 605/1973, prevede, infatti che questi ultimi debbano comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio, corredando il dato con i dati identificativi dei relativi fornitori.
Il D.M. 12.22.1998 ha dato attuazione agli obblighi di cui sopra stabilendo che l’amministratore dovrà effettuare tale comunicazione indicando:
il proprio codice fiscale,
i propri dati anagrafici,
il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo completo, la natura giuridica di ogni condominio,
per ogni fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare (solo nel caso di acquisti per importi complessivi nell’anno solare superiori a euro 258).
Sono esclusi da tale obbligo i dati che riguardano le spese in:
acqua,
energia elettrica e gas,
i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte (come si è già detto),
le forniture di importi inferiori a euro 258 al lordo dell’iva.
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