Bollo auto
di EVOLUTIONIn linea generale, per l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento del “bollo auto”, si fa riferimento al proprietario del mezzo così come risulta:
- dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- dai registri di immatricolazione per gli altri veicoli.
Al pagamento di tale tributo sono tenuti:
- proprietari;
- usufruttuari;
- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria;
risultanti dal pubblico registro automobilistico (PRA), per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli e autoscafi.
Tale soggettività passiva decade dal momento in cui vi è la cancellazione del veicolo dai richiamati registri e nel caso di cessione del veicolo l’obbligato sarà il soggetto che ne risulta proprietario l’ultimo giorno utile per il pagamento, quindi assume estrema rilevanza la data dell’atto di cessione.
Nel caso di veicoli utilizzati a titolo di locazione finanziaria, con contratto registrato presso il PRA, il comma 7 articolo 10 del D.L. 113/2016 dispone che siano tali utilizzatori i soggetti passivi del tributo in commento fino alla scadenza del contratto.
L’eventuale responsabilità solidale con la società di leasing si configura esclusivamente nel caso in cui quest’ultima abbia eseguito un pagamento cumulativo in sostituzione degli utilizzatori per tutti i periodi compresi nella durata del contratto.
Sono esclusi, in linea generale, dalla soggettività passiva del tributo:
- gli invalidi/portatori di handicapintestatari del veicolo o i proprietari che hanno a carico tali soggetti. Sul punto sembra opportuno specificare che tale esenzione è concessa relativamente ad un solo veicolo la cui targa deve essere indicata al momento della presentazione della domanda;
- i proprietari di auto con almeno 30 anni di immatricolazione;
- i proprietari di auto elettriche o a GPL o a Gas metano nel caso in cui queste rispondano alle direttive CEE. In tale caso l’esenzione, totale o parziale, può variare da Regione a Regione.
La tassa automobilistica è determinata in base alla tipologia di veicolo cui si riferisce. In linea generale, il calcolo è eseguito tenendo conto della potenza effettiva espressa in kilowatt, riportata sulla carta di circolazione, da moltiplicarsi per un valore in euro variabile da Regione a Regione, che tiene conto della classe ambientale di appartenenza del veicolo, indicato nel libretto di circolazione.
I termini di versamento del tributo variano in base al fatto che si tratti del primo bollo (prima immatricolazione) o di un rinnovo.
Nel primo caso, il termine di scadenza è l’ultimo giorno del mese di immatricolazione, nel caso in cui questa avvenisse negli ultimi 10 giorni del mese allora la scadenza slitterà all’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione.
Nel caso di rinnovo, invece, il termine è l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza.
In ogni caso, se la scadenza cade di sabato o giorni festivi, il termine ultimo sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
In linea generale, il bollo auto deve essere pagato tramite:
- uffici postali;
- delegazioni dell’Automobile Club d’Italia (ACI);
- tabaccherie abilitate e ricevitorie del lotto;
- agenzie di pratiche auto convenzionate;
- banche convenzionate;
- sito internet dell’ACI (aci.it) o di poste italiane (www.poste.it).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |