5 Ottobre 2018

Istanza di rimborso degli acconti versati e decorrenza del termine

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Il termine per la presentazione delle istanze di rimborso degli acconti versati deve essere individuato verificando l’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato: è questo quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n.1, pubblicata ieri, 4 ottobre.

La risposta in esame è stata resa a seguito di chiarimenti chiesti da un’associazione in merito alla decorrenza del termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti di cui all’articolo 38 D.P.R. 602/1973 in caso di versamento degli acconti.

Il suddetto termine deve ritenersi decorrente dalla data dell’effettivo versamento dell’acconto o da quello del successivo versamento del saldo? oppure, infine, dalla data di presentazione della dichiarazione con la quale si determina definitivamente l’imposta?

Nella sua risposta all’istanza di consulenza giuridica l’Agenzia delle entrate richiama preliminarmente il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il dies a quo da cui far decorrere il suddetto termine è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura (si vedano, ex multis, Corte di Cassazione, ordinanza n. 11602 del 06.06.2016 e Corte di Cassazione, sentenza n. 13676 del 16.06.2014).

In questi casi, infatti, l’interesse e la possibilità alla richiesta di rimborso sussistono già alla data di versamento.

Ricorre invece una diversa ipotesi nel caso in cui l’eccedenza di versamento risulti solo al successivo momento del saldo complessivamente dovuto oppure da una successiva determinazione, in via definitiva, dell’obbligazione tributaria: al ricorrere di queste fattispecie, infatti, la non debenza degli importi emerge solo dopo il versamento.

L’Agenzia delle entrate ritiene quindi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’unico criterio per individuare il momento di decorrenza del termine per il rimborso dell’acconto è “rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato”.

La decorrenza del termine per il rimborso dell’acconto decorre invece dalla data di presentazione della dichiarazione nel caso in cui “l’importo del quale si chiede la restituzione, nel momento in cui è stato corrisposto, fosse da considerarsi dovuto, ancorché in base ad un titolo precario e provvisorio da verificare integralmente all’atto della concretizzazione dell’effettiva misura o dell’inesistenza dell’obbligo tributario” (Corte di Cassazione, sentenza n. 5653 del 12.03.2014).

Viene tuttavia ricordato che i giudici di legittimità hanno escluso la decorrenza del termine decadenziale dalla data di versamento del saldo in caso di richiesta di rimborso dell’Irap versata per carenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4166 del 21.02.2014, “quando, come nella specie, venga contestato in radice l’obbligo del pagamento del tributo, la eventuale non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere, …, dalla data dei versamenti delle dette rate di acconto” (sul punto, si vedano anche Cassazione, n. 11920/2014; Cassazione, n. 17912/2014; Cassazione, n. 24391/2016; Cassazione, n. 26434/2016; Cassazione, n. 4656/2017; Cassazione, n. 6786/2017; Cassazione, n. 7248/2017; Cassazione, n. 9325/2017).

In considerazione di tutto quanto sopra esposto non può quindi essere accolta l’interpretazione fornita dall’associazione richiedente la consulenza giuridica, secondo la quale il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso non può mai decorrere dalla data in cui il versamento dell’acconto è materialmente effettuato, essendo detto versamento per definizione, “provvisorio” e, quindi, “precario”.

A supporto della tesi esposta l’associazione richiedente cita anche le circolari AdE 16/E/2009 e 8/E/2013 con le quali i termini per il recupero della maggiore imposta sui redditi, versata per effetto della mancata deduzione (forfetaria o analitica) dell’Irap, sono stati legati alla data di versamento del saldo.

Sul punto l’Agenzia chiarisce che la data di decorrenza, nei richiamati casi, è stata individuata nel momento del versamento del saldo non perché gli acconti Irpef fossero da considerarsi provvisori, ma solo perché la causa del rapporto, originariamente esistente, è poi venuta meno per effetto di eventi successivi, ovvero l’introduzione di disposizioni normative che hanno disposto deroghe al generale principio di indeducibilità dell’Irap dalle imposte statali.

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