Transfer pricing e accordi di cash pooling
di Fabio LanduzziE’ stato recentemente pubblicato in versione “public discussion draft” – con termine fissato allo scorso 7 settembre per l’invio dei commenti – il documento BEPS Action 8 – 10 intitolato “Financial transactions” con cui l’Ocse, nell’ambito appunto del progetto BEPS, intende regolamentare le operazioni infragruppo di contenuto finanziario quali, in particolare, i finanziamenti, gli accordi di cash pooling, le operazioni di hedging, le assicurazioni e le garanzie.
Può essere utile soffermarci sulle indicazioni che sono contenute in materia di accordi di cash pooling.
Si tratta come noto di accordi con cui i gruppi di imprese intendono ottimizzare la gestione infragruppo della tesoreria, in modo da rendere più efficiente il soddisfacimento del fabbisogno finanziario delle singole imprese partecipanti all’accordo e ridurre gli oneri complessivi sostenuti dal gruppo nella provvista e nell’impiego dei fondi.
Il documento Ocse ricorda che vi sono essenzialmente due tipologie di accordi di cash pooling:
- i c.d. “physical pooling” in cui i conti correnti bancari accesi dai singoli partecipanti all’accordo sono giornalmente trasferiti in un conto corrente centrale gestito dal pooler, ossia dall’impresa deputata a fungere da leader del sistema di gestione centralizzata della tesoreria. Molto spesso si tratta di accordi che vengono qualificati, nella prassi, di “zero balance cash pooling” in quanto sono caratterizzati dall’azzeramento, alla mezzanotte di ogni giorno, del saldo di conto corrente bancario dell’impresa partecipante mediante il suo riversamento sul conto corrente centralizzato del pooler;
- i c.d. “notional cash pooling” in cui non si ha un trasferimento “fisico” del saldo di conto corrente di ciascuna impresa partecipante, ma una aggregazione virtuale compiuta da parte della banca che agisce quale incaricata dal pool dei singoli saldi delle imprese, al fine di determinare gli interessi sulla base del saldo netto secondo una formula e con modalità previste nell’accordo stesso. In questa circostanza, il ruolo dell’impresa che agisce quale pool leader è spesso limitato ad una funzione di coordinamento, mentre non è chiamata a svolgere funzioni finanziarie di rilievo, tanto che sovente sono richieste dalla banca delle garanzie reciproche a tutti i partecipanti.
Quanto alle modalità con cui vanno remunerati i soggetti partecipanti a questo tipo di accordi, l’Ocse richiama i principi generali in materia di transfer pricing, per cui dovrà compiersi una accurata definizione delle caratteristiche della transazione, come pure delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli asset impiegati.
Per quanto concerne la posizione dell’impresa che agisce da pool leader, la remunerazione appropriata dipenderà quindi dalle circostanze specifiche dell’operazione, secondo le risultanze di una puntuale analisi funzionale.
In generale, se l’impresa che agisce quale pool leader svolge solo una funzione di coordinamento amministrativo e tecnico del funzionamento dell’accordo, troverà remunerazione adeguata in termini di corrispettivo per il servizio prestato.
Il documento propone quindi due esempi.
Nel primo, si ha il caso di un accordo di cash pooling in cui il leader non assume alcun rischio di credito, che rimane a carico delle imprese aderenti, e svolge solo funzioni di coordinamento dell’accordo per il suo miglior funzionamento operativo, tenendo i contatti con la banca che gestisce in concreto i movimenti finanziari della tesoreria centralizzata di gruppo. In questo caso, quindi, la remunerazione del pool leader dovrebbe essere limitata ad un corrispettivo congruo rispetto al servizio prestato.
Il secondo esempio, invece, si riferisce ad un caso in cui il pool leader è responsabile anche delle decisioni finanziarie principali, e si occupa della provvista dei fondi (ad esempio, mediante emissione di titoli o assunzione di prestiti bancari), così che assume a suo carico il rischio finanziario principale. In questo caso, la remunerazione dell’attività svolta dovrà essere determinata in linea con quanto indicato nella Sezione C del documento, ossia in merito alle funzioni tipiche di “tesoreria”.
Infine, attenzione viene posta anche alle modalità con cui possono essere remunerate le imprese partecipanti all’accordo, diverse dal pool leader; l’Ocse ipotizza tre modelli:
- il primo, in cui il vantaggio si traduce in termini di applicazione di tassi di interesse più favorevoli (o altri vantaggi) per tutti i partecipanti, in proporzione ai rispettivi volumi;
- il secondo, in cui viene previsto un unico tasso di interesse, attivo e passivo, per tutti i partecipanti, quando il merito creditizio di ognuno è sufficientemente omogeneo;
- il terzo, in cui il beneficio viene riferito a coloro che hanno posizione creditoria, quando sostengono realmente un rischio di credito meritevole di essere retribuito.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: