8 Ottobre 2018

Plafond Iva a scelta dell’esportatore abituale

di EVOLUTION
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Gli esportatori abituali sono soggetti che svolgono in maniera significativa un’attività rivolta verso operatori esteri e, in conseguenza, si trovano fisiologicamente a “soffrire” uno sbilanciamento finanziario. Per evitare tali conseguenze possono avvalersi del plafond.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo tratta dell’ambito oggettivo della disciplina alla luce dei recenti chiarimenti di Assonime.

Il plafond è utilizzabile per effettuare qualsiasi acquisto di beni e servizi e per le importazioni di qualsivoglia bene. L’unica esclusione è prevista in relazione ai fabbricati ed alle aree edificabili.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate (C.M. 145/1998) aveva precisato che l’esclusione riguarda anche modalità alternative di acquisizione dei predetti beni, ma che realizzano un effetto equivalente rispetto all’acquisto diretto.

Pertanto, secondo l’Amministrazione finanziaria l’esclusione vale anche in relazione ai contratti di appalto per la costruzione di un fabbricato o ai leasing.

Tuttavia, con la sentenza n. 23329 del 15 ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che l’esecuzione di un contratto di leasing che prevede una clausola di trasferimento della proprietà non vincolante per entrambe le parti implica l’effettuazione di prestazioni di servizi e non di una cessione di beni e, quindi, che è possibile utilizzare il plafond per non assoggettare a imposta i canoni di locazione finanziaria.

Ciò detto, con la circolare n. 20/2018 Assonime ha reso noto il pensiero dell’Agenzia delle Entrate circa la possibilità (trattasi di una risposta a un interpello presentato dalla stessa Assonime), nei casi in cui l’esportatore abituale ha inviato regolare dichiarazione d’intento al fornitore riferita – nella maggior parte dei casi – ad un numero indeterminato di operazioni (fino a concorrenza dell’importo ivi indicato), per il fornitore, per tutte le operazioni poste in essere da un certo momento in avanti, o limitatamente ad alcune di esse, di emettere fattura con Iva, con il consenso del cliente (acquisito preventivamente o, per ipotesi, anche successivamente).

Secondo l’Agenzia l’acquisto in sospensione dell’imposta costituisce una facoltà e non un obbligo da parte del contribuente, trattandosi di un beneficio a suo favore. Difatti, la non applicazione dell’Iva è determinata unicamente da una normativa di favore nei confronti di soggetti che possono decidere di avvalersene o no.

“Pertanto, se il cliente – esportatore abituale – comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta, il fornitore emette legittimamente fatture con addebito di Iva. Parimenti, il cliente può anche manifestare la volontà di non volersi avvalere di tale facoltà per alcune operazioni e non per altre, senza revocare del tutto la dichiarazione d’intento presentata. E tale volontà può essere resa nota non necessariamente mediante una manifestazione espressa, ma anche attraverso comportamenti concludenti.

Sia il comportamento del fornitore – che ha emesso fattura con Iva – che quello del cliente, che ha detratto l’imposta, sono legittimi e, quindi, non integrano gli estremi di una violazione sanzionabile.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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